Sentenza n. 434/97

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SENTENZA N.434

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Francesco GUIZZI, Presidente

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1996 dal Pretore di Rovereto nel procedimento civile vertente tra Rossi Andrea e il concessionario del servizio riscossione tributi per la Provincia di Trento, iscritta al n. 1249 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile, il titolare di un'impresa si opponeva alla esecuzione esattoriale disposta dal concessionario del servizio di riscossione tributi per soddisfare il credito relativo a imposte non pagate dall'impresa anteriormente al fallimento. Chiamato a giudicare sull'opposizione, il Pretore di Rovereto sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.

Il Pretore premette di non poter immediatamente applicare, come richiesto dal ricorrente, l'art. 46, primo comma, numero 2, della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con conseguente impignorabilità dello stipendio aggredito dall'esattore per la copertura del credito che non era stato soddisfatto in sede concorsuale per effetto dell'esclusione dalla massa fallimentare, operata dal giudice delegato. Ciò perchè la norma citata non sarebbe estensibile, in linea interpretativa, alla procedura esecutiva singolare.

La disposizione censurata violerebbe innanzitutto l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento tra il fallito - alle cui esigenze di mantenimento, anche familiari, il citato art. 46 assicura tutela, sottraendo all'attivo fallimentare determinati beni e crediti, in particolare gli stipendi, - e il debitore della procedura esecutiva non concorsuale, per il quale l'art. 545, quarto comma, statuisce in via generale, e indifferenziata, la pignorabilità dello stipendio nella misura del quinto. In entrambi i casi il bene costituzionalmente protetto attiene, infatti, alla sopravvivenza fisica dell'esecutato e dei suoi conviventi; ma la norma denunciata consentirebbe l'aggredibilità dello stipendio nell'esecuzione non concorsuale, malgrado l'esclusione dalla massa fallimentare.

Pur non ignorando la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 209 del 1975, 102 del 1974 e 20 del 1968), il rimettente afferma che la disposizione in esame contrasta con l'art. 36, primo comma, della Costituzione: il debitore percepisce un modesto reddito da lavoro che non gli garantisce di vivere in modo libero e dignitoso, sì che risulta eccessivamente rigido l'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce una quota fissa dello stipendio ai fini del pignoramento.

2. — E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza, anche manifesta, della questione.

Osserva la difesa erariale che analogo dubbio di legittimità costituzionale é stato dichiarato non fondato con le sentenze nn. 209 del 1975 e 38 del 1970, dal momento che il principio dettato dall'art. 36 della Costituzione vale a regolare il rapporto di lavoro nell'ambito suo proprio e non si estende alle conseguenze di eventi che prescindono da esso; e che appartiene comunque alla discrezionalità del legislatore il bilanciamento fra le esigenze del lavoratore e il diritto dei creditori.

La questione non sarebbe fondata pure alla luce del principio di eguaglianza, rapportato alla normativa fallimentare, perchè sarebbero diverse le situazioni del debitore soggetto ad espropriazione verso terzi e quella dell'imprenditore per il quale é in corso procedura fallimentare, in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento lo priva dell'amministrazione e della disponibilità dei beni (anche futuri) e, quindi, affida al prudente apprezzamento del giudice la distinzione fra i guadagni da versare alla massa e quelli da lasciare al fallito. D'altronde, il limite di un quinto - conclude l'Avvocatura - é tale da consentire il soddisfacimento delle fondamentali e insopprimibili esigenze di vita.

Considerato in diritto

1. — Ritorna all'esame della Corte, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, censurato nella parte in cui non prevede l'impignorabilità della quota di retribuzione che, in base alla valutazione del giudice, é necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

L'art. 46, numero 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sottrae beni e crediti all'attivo fallimentare in misura tale da assicurare il sostentamento anche al nucleo familiare del debitore, mentre la disposizione denunciata dispone, in via generale e indifferenziata, la pignorabilità dello stipendio nei limiti del quinto: di qui, un trattamento deteriore per il debitore esecutato, rispetto al fallito, con lesione del principio di eguaglianza. Vi sarebbe altresì violazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, perchè la destinazione di una quota fissa dello stipendio del debitore per il soddisfacimento del credito non garantisce condizioni di vita libera e dignitosa a colui che percepisca un modesto reddito da lavoro.

2. — La Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile (sentenze nn. 38 del 1970, 209 del 1975, 102 del 1974 e 20 del 1968), e con riguardo al parametro di cui all'art. 36 della Costituzione ha rilevato, in particolare, che esso regola il rapporto di lavoro "nell'ambito attinente alla sua conclusione ed attuazione" e non si estende alle conseguenze di eventi che ne prescindono. Principio che va oggi ribadito.

In ordine all'art. 3 della Costituzione, questa Corte ha sì ritenuto l'infondatezza della questione, ma con riferimento ad altri tertia comparationis: l'art. 514 (sentenza n. 102 del 1974) e l'art. 545, terzo comma, del codice di procedura civile (sentenza n. 38 del 1970), non essendo stato mai evocato, sinora, l'art. 46, primo comma, numero 2, della legge fallimentare.

3. — Anche sotto tale profilo la questione, tuttavia, non é fondata.

La dottrina e la giurisprudenza hanno affrontato il problema del coordinamento fra le due disposizioni, quella censurata e quella contenuta nel citato art. 46, sostenendo che il giudice delegato ha un ampio potere nel determinare la quota degli emolumenti spettanti al fallito non acquisibile all'attivo; e ciò in base al principio di specialità della normativa fallimentare rispetto alle regole processuali generali.

In ossequio a questa linea interpretativa, é talvolta accaduto che lo stipendio sia stato escluso dalla massa fallimentare secondo quanto deciso dal giudice delegato, e successivamente sia stato invece aggredito nella misura di un quinto, ai sensi dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, per il soddisfacimento di crediti d'imposta. E' appena il caso di ricordare che l'esecuzione singolare può precedere o seguire quella concorsuale: la legge fallimentare stabilisce, infatti, soltanto il divieto di azioni esecutive individuali dal giorno della dichiarazione di fallimento a quello della chiusura (art. 51 della legge fallimentare), sì che l'evenienza di cui si duole il giudice a quo é da ritenersi fisiologica.

3.1 — La citata sentenza n. 20 del 1968 ha affermato che l'art. 545 "ha per scopo il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisca, da un privato, uno stipendio o un salario": la legge ha fissato una identica percentuale per tutti i salariati e gli impiegati, non potendosi sacrificare totalmente il credito. Tale decisione ha individuato il punto di equilibrio fra i valori costituzionali coinvolti, nei quali é senza dubbio compresa la salvaguardia, seppur parziale, degli interessi del creditore, che - ove in precedenza non soddisfatto - potrà aggredire, dopo la chiusura del fallimento, anche l'emolumento che, in sede concorsuale, sia stato escluso dalla massa, in quanto necessario, nella sua integrità, al sostentamento del debitore e dei suoi familiari. Ma tale vicenda é destinata a ricomporsi nel sistema: la disposizione censurata acquista il valore di regola comune e indefettibile, configurandosi il fallimento come uno strumento volto ad assicurare, nell'ipotesi del concorso di creditori, la par condicio. Con la conseguenza della possibilità di una esecuzione singolare, qualora la pretesa creditoria sia rimasta (in tutto o in parte) insoddisfatta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Rovereto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. 

Presidente: Francesco GUIZZI

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.