ORDINANZA N.396
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Francesco GUIZZI, Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal T.A.R. della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da De Stefano Silvana ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria ed altri, iscritta al n. 1368 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell’anno 1997.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, giudicando su alcuni ricorsi volti a ottenere l’annullamento di atti di trasferimento di docenti di scuola media e superiore, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sostenendo che il trasferimento alla sede più vicina comporterebbe la perpetuazione dei benefici anche quando siano cessate le esigenze di assistenza del disabile;
che risulterebbe vulnerato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, perchè la norma denunciata non contempera, secondo il Collegio rimettente, le esigenze del disabile (e del familiare lavoratore che lo assiste) con quelle degli altri lavoratori;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, nel senso dell’inammissibilità e comunque dell’infondatezza, rilevando come l’irragionevole definitività del beneficio, denunciata dal giudice a quo, derivi dalle modalità attraverso cui le singole amministrazioni disciplinano in concreto la facoltà attribuita dall’art. 33, comma 5, ai soggetti interessati;
che l’Avvocatura richiama la sentenza n. 325 del 1996 di questa Corte, affermando che in essa l’art. 33, comma 5, é stato interpretato come mera salvaguardia dell’assistenza in atto, accettata dal disabile, sì che la disposizione menzionata sarebbe "neutrale" rispetto al problema della definitività degli effetti.
Considerato che le censure mosse dal Collegio rimettente riguardano non tanto il meccanismo normativo introdotto dall’art. 33, comma 5, della citata legge n. 104 del 1992, ma le sue modalità di applicazione;
che spetta al giudice di merito interpretare la norma in modo da evitare tali effetti, e la possibile lesione di altri interessi costituzionalmente rilevanti;
che, inoltre, il contratto collettivo decentrato, relativo alla mobilità del personale della scuola, prevede oneri di documentazione per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento grazie a tale norma, consentendo trasferimenti condizionati al permanere, per un quinquennio, delle condizioni richieste (v., dapprima, il contratto collettivo decentrato, siglato il 22 dicembre 1995, e il relativo decreto ministeriale 29 dicembre 1995, n. 382; e, poi, il contratto collettivo sottoscritto il 15 novembre 1996 e il decreto ministeriale 20 novembre 1996, n. 711: in tale contratto v. in particolare l’art. 5, che reca chiarimenti interpretativi sulle certificazioni concernenti la situazione di handicap);
che risultano dunque manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 27 novembre 1997.
Presidente: Francesco GUIZZI
Redattore: Francesco GUIZZI
Depositata in cancelleria il 11 dicembre 1997.