ORDINANZA N.395
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lettera a), della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dal Pretore di Tolmezzo sul ricorso proposto da Mario Rossi ed altri contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 1099 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Pretore di Tolmezzo, nel giudizio di opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione di irrogazione di una sanzione amministrativa per la violazione delle prescrizioni stabilite nel decreto di autorizzazione all’estrazione di materiale da una cava, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, primo comma, lettera a), della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), nel testo modificato dall’art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale);
che il rimettente deduce che la norma regionale nella parte in cui esclude la facoltà del trasgressore di procedere al pagamento di una somma in misura ridotta -facoltà esercitabile per le sanzioni proporzionali mediante corresponsione di una somma pari al terzo di quella irrogabile- si porrebbe in contrasto con l’art. 16 della legge n. 689 del 1981, disposizione quest’ultima che reca un principio fondamentale della materia ex art. 117 della Costituzione;
che non si sono costituite le parti del processo principale, nè ha spiegato intervento la regione interessata.
Considerato che il presente giudizio ha ad oggetto la questione di legittimità costituzionale di una norma di una legge regionale e, quindi, il provvedimento di rimessione avrebbe dovuto essere notificato al Presidente della Giunta regionale della regione interessata ex art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che l’ordinanza non risulta, invece, notificata al Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della norma da ultimo richiamata, sicchè questi non é stato posto in condizione di costituirsi nel giudizio;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione di siffatto, essenziale adempimento della procedura stabilita dall’art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 incide sulla rituale instaurazione del contraddittorio e determina la manifesta inammissibilità della questione (ordinanze n. 372 del 1995 e n. 202 del 1983), dato che il vizio neppure é stato sanato dalla costituzione in giudizio della regione interessata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, primo comma, lettera a), della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), nel testo modificato dall’art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, sollevata in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) dal pretore di Tolmezzo con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Piero Alberto CAPOTOSTI
Depositata in cancelleria il 11 dicembre 1997.