ORDINANZA N. 202
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 177 bis, 170 e 171 cod. proc. pen. (Notificazione all'imputato all'estero - Notificazioni all'imputato irreperibile - Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e all'imputato) promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1981 dal Pretore di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Riemerschmid Eva Maria iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetfa Ufficiale della Repubblica n. 269 del 1981;
Ritenuto che, nel processo e coll'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Tolmezzo sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 177 bis, 170 e 171 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 10, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost.;
che, secondo il Pretore, sarebbe invece più favorevole alle persone residenti all'estero la procedura prevista dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottata a Strasburgo il 24 aprile 1959 e ratificata dall'Italia con l. 23 febbraio 1961 n. 315, in quanto assicura la consegna dell'atto da notificare presso la residenza estera dell'interessato, tramite i rispettivi Ministeri della Giustizia, e perciò, nel collegamento coll'art. 10, secondo comma, Cost., le norme della Convenzione renderebbero incostituzionale il disposto processuale che disciplina la stessa materia, perché lesivo del principio di cui all'art. 24 secondo comma Cost. Considerato, però, che - a parte ormai la mancanza di ogni interesse nel Pretore a vedere risolta una questione che non riguarda più nella specie la giurisdizione penale, essendo stata depenalizzata la norma di cui all'art. 103 comma nono C.d.S. per la sopravvenienza degli artt. 32 e s. della l. 689/1981 - il magistrato non ha ritenuto di provvedere a notificare alla parte privata interessata l'ordinanza di rimessione;
che una siffatta notifica, che riguarda la possibilità del costituirsi del contraddittorio davanti alla Corte e non gl'interessi dell'imputato nel processo penale, non era comunque vincolata al disposto del codice di rito penale, e peraltro si presentava oltremodo agevole risultando dal rapporto il preciso indirizzo della straniera nella Repubblica Federale Tedesca;
che, pertanto, essendo mancato un essenziale adempimento della procedura prevista nell'art. 23 della l. 11 marzo 1953 n. 87, la questione é manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 177 bis, 170 e 171 cod. proc. pen., sollevata dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza in epigrafe, in relazione ai commi secondi degli artt. 10 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1983.