ORDINANZA N.343
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1996 dal Pretore di Enna, nel procedimento penale a carico di De Pasquale Giuseppe ed altro, iscritta al n. 975 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Pretore di Enna, dopo aver invitato l’imputato, che aveva nominato quale difensore di fiducia un procuratore legale esercente la professione presso altro distretto, ad indicare un nuovo difensore, ai sensi dell’art. 5 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, che consente ai procuratori legali di esercitare la professione esclusivamente davanti agli uffici giudiziari del distretto in cui é compreso l’ordine circondariale presso il quale sono iscritti, a seguito della reiterazione da parte dell’imputato della precedente nomina, ha sollevato, con ordinanza del 5 giugno 1996 (R.O. n. 975 del 1996), questione di legittimità costituzionale della citata norma;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata violerebbe anzitutto l’art. 24 della Costituzione per lesione del diritto di difesa dell’imputato, cui sarebbe impedito di scegliere il legale di propria fiducia;
che essa, inoltre, opererebbe, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, una irragionevole discriminazione sia tra gli stessi procuratori legali, avendo l’iscritto in un distretto più ampio maggiori opportunità di esercizio della professione, sia tra procuratori legali ed avvocati, potendo solo questi ultimi esercitare la professione sull’intero territorio nazionale;
che, infine, sarebbe vulnerato l’art. 16 della Costituzione, in quanto si limiterebbe la libera circolazione delle persone, di cui sarebbe corollario indefettibile la esplicazione di attività lavorativa in tutto il territorio nazionale.
Considerato che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale (che, peraltro, in riferimento a parametri costituzionali parzialmente differenti, era già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), é entrata in vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell’albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense), che, nell’unificare le due categorie degli avvocati e dei procuratori legali, ha abrogato, all’art. 6, comma 1, una serie di disposizioni, tra le quali quella impugnata;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Enna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Riccardo CHIEPPA
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.