Ordinanza n. 336/97

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ORDINANZA N.336

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1996 dal Tribunale di Bari, iscritta al n. 1149 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale di Bari con ordinanza del 4 luglio 1996 ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati;

che, ad avviso del giudice a quo, nell’applicare la pena su richiesta egli ha valutato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito dei coimputati patteggianti e corretta la qualificazione giuridica dei fatti (associazione a delinquere, incendio, usura, ecc.);

che per i concorrenti negli stessi reati che non si siano avvalsi del rito speciale sarebbe sostanzialmente preclusa la possibilità di difendersi, sotto il profilo della insussistenza dei fatti o della irrilevanza penale degli stessi o della intervenuta estinzione dei reati o della mancanza di una condizione di procedibilità ovvero della qualificazione giuridica dei fatti;

che tutte le anzidette questioni sarebbero state già valutate nella sentenza di applicazione della pena nei confronti dei coimputati, il che comporterebbe, appunto, per i concorrenti residui, violazione del diritto di difesa e la conseguente vulnerazione del principio del giusto processo;

che nel giudizio innanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata";

che l’intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Carlo MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.