Ordinanza n. 335/97

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ORDINANZA N.335

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1996 dal Tribunale di Lagonegro, iscritta al n. 1137 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 17 luglio 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro imputato di reato strettamente connesso;

che, in particolare, il giudice remittente riferisce di aver applicato la pena su richiesta a persona alla quale era stata contestata "l’emissione di fattura per operazione inesistente" e che si trova ora a celebrare il dibattimento nei confronti della persona a cui é stata contestata l’annotazione della medesima fattura;

che, ad avviso del giudice a quo, nell’applicare la pena su richiesta egli ha valutato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito del patteggiante ed avrebbe in tal modo espresso un giudizio contenutistico e di valore sul medesimo fatto che, sotto un profilo diverso, viene contestato all’altro imputato non patteggiante, il cui diritto di difesa risulterebbe nella specie "compromesso e menomato".

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata";

che l’intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remitttente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lagonegro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Carlo MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.