Ordinanza n. 322/97

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ORDINANZA N.322

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 3, della legge 9 marzo 1989, (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promossi con ordinanze emesse il 20 marzo 1966 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento civile vertente tra M.EDIL s.r.l. e I.N.P.S. iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 1996 ed il 25 ottobre 1996 dal Pretore di Lecce sul ricorso proposto da SVEVIAPOL s.r.l. contro I.N.P.S. iscritta al n. 1345 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visti gli atti di costituzione della M.EDIL s.r.l. e dell’I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 30 settembre 1997 il Giudice relatore Fernando SANTOSUOSSO;

udito l’Avvocato Arturo Maresca per la M.EDIL s.r.l. e l’Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale in grado d'appello avente ad oggetto il pagamento di contributi da parte di un'impresa classificata nel settore industriale anteriormente al marzo 1989, il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli artt. 1, 3 e 41 della Costituzione;

che il giudice a quo ha premesso che nella controversia posta al suo esame la società appellante ha contestato di essere stata inquadrata dall'INPS nel settore industriale, laddove, secondo i criteri fissati dal citato art. 49, comma 1, le sarebbe spettato l'inquadramento nel settore terziario;

che ad avviso del rimettente la questione è rilevante perché, a seguito della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 4837 del 1994, la norma oggi impugnata va interpretata nel senso che gli inquadramenti fissati in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 mantengono la propria validità anche in seguito, con la conseguenza che la nuova normativa si applica solo alle imprese che hanno iniziato l'attività in un momento successivo;

che una simile interpretazione viene oggettivamente a creare una discriminazione tra imprese che svolgono la stessa attività nel medesimo territorio sulla base della sola differenza costituita dalla data di inizio dell'attività, discriminazione già riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 378 del 1994; la quale, nell'affrontare il problema alla luce della citata sentenza della Cassazione, ha rivolto al legislatore un monito, avvertendo la necessità che la norma transitoria in questione non protraesse indefinitamente la propria efficacia;

che questa sentenza, unita all'inerzia del legislatore, impone, a detta del rimettente, che la questione di costituzionalità venga nuovamente proposta, stante la sua non manifesta infondatezza;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la società appellante, chiedendo che la prospettata questione venga accolta o che, in subordine, la Corte pronunci una sentenza interpretativa idonea a superare l'orientamento proposto dalle Sezioni unite della Cassazione;

che si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rimettendosi alle decisioni di questa Corte;

che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

che nel corso di un'altra controversia previdenziale il Pretore di Lecce ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;

che anche in questo giudizio si è costituito l'INPS, rilevando che la questione prospettata deve ritenersi ormai superata dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui con decorrenza dal 1° gennaio 1997 la norma impugnata cessa di avere efficacia e la classificazione dei lavoratori va compiuta sulla sola base del primo comma dello stesso art. 49 della legge n. 88 del 1989;

che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti, concernendo identiche questioni;

che, successivamente alla proposizione delle presenti questioni di legittimità costituzionale, la materia in esame è stata modificata dall'art. 1, comma 234, e dall'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali hanno disposto in modo identico che a decorrere dal 1° gennaio 1997 la classificazione dei datori di lavoro debba essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dall'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

che l'art. 10, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 1996, aggiunto in sede di legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, ha stabilito l'abrogazione dell'art. 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

che, alla luce del diverso quadro normativo, è evidente come, in base a tale ius superveniens, l’ultrattività del regime transitorio di classificazione delle imprese, peraltro mantenuta in alcune ipotesi eccezionali, sia stata limitata nel suo campo di applicazione e nella sua durata;

che, pertanto, è opportuno che le questioni vengano rimesse ai giudici a quibus, onde i medesimi possano valutarne la perdurante rilevanza alla stregua delle concrete fattispecie sottoposte al loro giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze ed al Pretore di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Relatore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.