ORDINANZA N.310
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, commi 1 e 2, e 44, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 6 marzo 1990, n. 18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1996 dal Pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, nel procedimento penale a carico di Casellato Raoul, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 1996.
Visto l’atto di costituzione di Rodeghiero Ferruccio, nonché l’atto di intervento della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico d’un imputato dei reati di cui agli artt. 388, primo e secondo comma, e 392 del codice penale, la parte civile ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 e 44 della legge della Regione Veneto 6 marzo 1990, n. 18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato);
che, secondo il Pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, gli articoli denunciati, concernenti rispettivamente la costituzione delle servitù di seggiovia e di pista, prevederebbero per l’interessato, il quale non abbia la disponibilità del terreno, la possibilità di ottenere le dichiarazioni di pubblica utilità del progetto, di urgenza e indifferibilità delle opere approvate nonché la costituzione coattiva della servitù di pista, previo pagamento, anche contestuale, dell’indennità (art. 44, comma 1);
che la costituzione coattiva della servitù di pista sarebbe adottata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale (art. 44, comma 2);
che identiche disposizioni riguarderebbero anche la costituzione coattiva della servitù di impianto (art. 25, commi 1 e 2);
che le disposizioni testé richiamate lederebbero:
- l’art. 3, perché nell’introdurre due nuove figure di servitù, del tutto peculiari, modellerebbero lo statuto della proprietà privata in modo difforme dalla previsione contenuta nell’art. 1027 del codice civile;
- l’art. 42 che identificherebbe nella legge statale l’unica fonte idonea sia a determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà privata, sia a individuare la sua funzione sociale e la finalità di accesso a tutti i consociati;
- l’art. 117, primo comma, della Costituzione, perché la materia dei diritti reali e delle limitazioni del diritto di proprietà non è ricompresa in quelle ivi elencate e in quanto contrassegnata dalla funzione sociale rientrerebbe, anzi, fra i principi fondamentali della legislazione statale;
che la questione sarebbe rilevante, perché la condotta penalmente censurata nei confronti del gestore dell’impianto sarebbe posta in essere a seguito (e per l’effetto) di provvedimenti regionali di costituzione coattiva di una servitù di impianto e di pista, emanati in attuazione delle menzionate disposizioni regionali, ai quali ha resistito il proprietario del fondo oggetto della servitù, sì che - ove queste fossero caducate, risultando nulli i provvedimenti amministrativi adottati - ne conseguirebbe di sicuro una diversa formula di proscioglimento per l’imputato;
che si è costituita la parte civile, con memoria fuori termine, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente della Giunta regionale del Veneto nel senso dell’inammissibilità e comunque dell’infondatezza;
che nell’imminenza della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa;
che il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha concluso, in via principale, per il difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo e, in via subordinata, per l’infondatezza;
che l’irrilevanza avrebbe duplice natura, formale e sostanziale;
che sotto il primo aspetto essa sarebbe rilevabile dal dispositivo dell’ordinanza di rimessione, ove si legge che il pretore ha sospeso il procedimento e, nel contempo, lo ha rinviato all’udienza del 2 ottobre 1996, ore 9, mandando alla cancelleria la citazione dei testi (onde non di sospensione si tratterebbe, bensì di mero rinvio ad altra udienza per la quale sarebbe stata disposta l’assunzione delle prove testimoniali);
che sotto il secondo aspetto vi sarebbe carenza di rilevanza della questione, difettando il nesso di pregiudizialità e strumentalità tra essa e il giudizio a quo;
che quest’ultimo riguarderebbe, infatti, un processo penale a carico di persona imputata dei reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose;
che in relazione a tale regiudicanda mancherebbe del tutto la possibilità di fare applicazione delle disposizioni censurate;
che, in effetti, la prima imputazione deriverebbe dalla disobbedienza a un provvedimento reso dal Pretore in sede di giudizio possessorio, con il quale si vieterebbe alla società concessionaria di attivare l’impianto sciistico sui terreni del privato;
che la seconda imputazione sarebbe stata contestata per l’asportazione di una recinzione esistente sui terreni della predetta persona offesa;
che per tali ipotesi di reato non avrebbe rilievo la pretesa illegittimità dei provvedimenti regionali di costituzione coattiva delle servitù di impianto e di pista e, pertanto, non sarebbero applicabili le disposizioni denunciate;
che non vi sarebbero riflessi sulla formula dell’eventuale proscioglimento dell’imputato - come pure asserisce il rimettente nella ipotesi di accoglimento della questione - non essendovi alternativa all’assoluzione perché il fatto non costituisce reato, per la sussistenza della scriminante putativa dell’esercizio del diritto;
che, nel merito, la questione sarebbe infondata;
che, richiamando l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul "limite del diritto privato alla legislazione regionale", il Presidente della Giunta regionale del Veneto sottolinea come la Corte, dall’originaria posizione intransigente, si sia attestata sull’ammissibilità di deroghe alle discipline civilistiche, se e in quanto ragionevolmente collegate alle finalità pubbliche connesse allo svolgimento delle competenze costituzionalmente assegnate alla Regione (sentenza n. 35 del 1992), giungendo ad affermare che la normazione conformativa della proprietà può trovare attuazione anche in leggi regionali (sentenze nn. 379 del 1994 e 391 del 1989);
che la costituzione delle servitù coattive di seggiovia e di pista presenterebbe il menzionato nesso di strumentalità rispetto al conseguimento di importanti finalità pubbliche, quali il pubblico servizio di trasporto (ex art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977) e il turismo;
che le previsioni normative in esame darebbero luogo, piuttosto, a prescrizioni conformative della proprietà, le quali - in relazione alle materie di cui all’art. 117 della Costituzione - non ricadono nell’operatività del limite del diritto privato;
che, comunque, non sarebbero violati né il limite privatistico dei tipi di servitù prediali né quello delle modalità di costituzione;
che, infatti, il codice civile si limiterebbe a prevedere, e disciplinare astrattamente, le servitù prediali senza la necessità di nominarle singolarmente, autorizzando peraltro la loro costituzione anche con atto dell’autorità amministrativa, nei casi previsti dalla legge (art. 1032);
che la parte civile ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento della questione.
Considerato che viene all’esame della Corte, perché in contrasto con gli artt. 3, 42 , secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, commi 1 e 2, e 44, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 18 del 1990, che con la costituzione delle servitù di seggiovia e di pista introducono nuove figure di diritti reali parziari, in aggiunta a quelle disciplinate dalla legge statale, modellando lo statuto della proprietà privata, nell’ambito territoriale della Regione Veneto, in modo difforme dal restante territorio nazionale e individuando una ipotesi di funzione sociale della proprietà e di accesso a tale diritto senza l’intervento della legge statale e al di fuori dell’elenco delle materie attribuite dall’art. 117 della Costituzione alla competenza legislativa regionale, o comunque violando un principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato;
che la prima ragione d’inammissibilità, consistente nel difettoso dispositivo dell’ordinanza di rimessione, prospetta una irregolarità da ritenere inutiliter data (e dunque non preclusiva del merito della questione), atteso che la trasmissione del fascicolo processuale alla cancelleria di questa Corte ha, di fatto, impedito il programmato adempimento istruttorio;
che la seconda ragione d’inammissibilità è invece fondata - e perciò preclusiva del merito della questione - in quanto non permette di comprendere come l’eventuale accoglimento di essa inciderebbe in modo apprezzabile sull’accertamento della responsabilità penale del legale rappresentante della società concessionaria, imputato della sostanziale disubbidienza ai provvedimenti cautelari adottati dal giudice civile;
che, infatti, l’eventuale illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate non è più rilevante, attenendo a fasi logicamente antecedenti a quella in cui sono state, tardivamente, contestate;
che, pertanto, la questione va dichiarata inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 e 44 della legge della Regione Veneto 6 marzo 1990, n. 18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1997.
Presidente: Renato GRANATA.
Relatore: Francesco GUIZZI.
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1997.