ORDINANZA N 223
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal Pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Scanzano Matteo, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sia nella parte in cui prevede, a seguito della sentenza n. 341 del 1994, lo stesso minimo edittale fissato per il più grave delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale, sia nella parte in cui stabilisce un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto per il reato di ingiuria.
Considerato, quanto al primo profilo, che questa Corte ha già avuto modo di osservare che nessun rilievo può annettersi alla circostanza che i reati previsti dagli artt. 341 e 344 del codice penale risultino ora equiparati nel limite minimo della pena, giacchè - anche a voler prescindere dalla inammissibilità di quesiti manipolativi sul punto - l'omologazione del trattamento sanzionatorio al minimo fissato in via generale dall'art. 23 del codice penale é proprio di tutte le fattispecie delittuose che, senza per questo turbare alcun valore di rango costituzionale, non stabiliscono un minimo edittale autonomo malgrado la diversa gravità dei reati contrassegnata dalla differente pena massima (v. ordinanza n. 162 del 1996);
che la diversa obiettività giuridica che caratterizza le fattispecie rispettivamente delineate dagli artt. 344 e 594 del codice penale adeguatamente giustifica il permanere nel sistema di un difforme regime sanzionatorio;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Presidente: Giuliano VASSALLI
Redattore: Giuliano VASSALLI
Depositata in segreteria il 3 luglio 1997.