Ordinanza n. 196

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ORDINANZA N. 196

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto da "L'Azzurra" s.r.l. contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Fermo, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 novembre 1984, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 1996, la Commissione tributaria di primo grado di Fermo, sul ricorso proposto dall'amministratore di una società a responsabilità limitata, fallita, contro l'iscrizione a ruolo di pene pecuniarie relative agli anni 1974, 1975 e 1976, a carico della società e suo personale ex art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detto art. 98, sesto comma, per violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, la disposizione censurata "pone "genericamente" l'obbligo di pagamento in solido delle soprattasse e pene pecuniarie che possono essere causate da accertamenti derivanti da elementi del tutto estranei alla volontà degli amministratori i quali, peraltro, in caso di fallimento non hanno responsabilità patrimoniali di sorta", mentre il rappresentante non può essere responsabile in solido di obbligazioni che derivano da atti del tutto leciti, posti in essere nell'esclusivo interesse della società, essendo necessaria, prima di procedere al coinvolgimento del rappresentante, la "prova che lo stesso debba condividere la responsabilità dell'obbligazione principale";

che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, non prospettando l'ordinanza profili nuovi o diversi da quelli esaminati dalla Corte in precedenti decisioni, tanto più che la disposizione censurata é di carattere esclusivamente sostanziale, e non attiene alla disciplina del procedimento da seguire nei confronti degli obbligati solidali al pagamento delle sanzioni, nè ai rimedi che gli obbligati possono esperire per tutelare le loro posizioni.

Considerato che questa Corte, dopo l'emissione dell'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Fermo (ordinanza pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 1996, ma emessa circa dodici anni prima), ha dichiarato, con la sentenza n. 348 del 1987, non fondata analoga questione, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, non essendo leso il diritto di difesa "perchè nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario" e che tale pronuncia é stata ribadita con successive ordinanze di manifesta infondatezza (nn. 48 e 591 del 1988; n. 246 del 1989; n. 178 del 1990; n. 519 del 1991);

che, del pari, non può ritenersi violato l'art. 113 della Costituzione, tenuto conto che il responsabile in solido con il soggetto passivo può comunque impugnare gli atti amministrativi di imposizione tributaria che ritenga lesivi della propria posizione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY: Redattore

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997