Ordinanza n. 246 del 1989

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ORDINANZA N. 246

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Velletri sul ricorso proposto da Favari Emilio nella qualità di ex amministratore della s.r.l. SIPLA contro l'Ufficio delle imposte dirette di Albano, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso del procedimento iniziato da Favari Emilio, ex amministratore della SIPLA s.r.l. avverso avviso di mora notificatogli nella veste di obbligato solidale ai sensi dell'art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Commissione tributaria di primo grado di Velletri con ordinanza del 13 aprile 1988 (reg. ord. n. 21 del 1989) sollevava questione di legittimità costituzionale del citato art. 98;

che la Commissione dubitava del contrasto fra detta norma e gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui essa non prevedeva che fossero notificati anche al rappresentante del contribuente gli addebiti di omesso o ritardato versamento di imposte dirette, o comunque di violazione dei relativi obblighi, contestati al rappresentato, pur prevedendo la responsabilità solidale di entrambi per il pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie;

che tale assenza di contestazione rendeva impossibile la difesa del rappresentante tanto più quando, durante la decorrenza dei termini necessari ad esperire i relativi ricorsi, vi fosse stato un avvicendamento nella rappresentanza oppure, come nella specie, il rappresentato fosse stato dichiarato fallito e gli atti fossero stati notificati al curatore;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la questione é stata già dichiarata non fondata con sent. n. 348 del 1987 e manifestamente infondata con ordd. nn. 591 e 48 del 1988;

che la Corte ha ivi osservato, quanto al diritto di difesa, come sia dovuta al rappresentante la notifica degli atti, in modo che egli sia posto in grado di far valere le proprie ragioni nel giudizio tributario, mentre, in caso diverso, la sentenza sfavorevole nei confronti del debitore principale non fa stato nei confronti del condebitore solidale (v. anche sent. n. 184 del 1989);

che, quanto all'art. 3 della Costituzione, rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinare i rapporti concernenti la solidarietà tributaria, sempre che non siano superati limiti di ragionevolezza (ciò che nella specie non ricorre per la stretta relazione della posizione dell'amministratore con quella della società rappresentata);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Velletri, già dichiarata non fondata con sent. n. 348 del 1987.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI- Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

 

Depositata in cancelleria il 28/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE