SENTENZA N. 174
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal TAR dell'Umbria sul ricorso proposto da Liverani Fiorella contro l'Università per stranieri di Perugia ed altri, iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione di Liverani Fiorella nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto in fatto
1. -- Nel corso di un giudizio amministrativo, instaurato con ricorso proposto da Fiorella Liverani contro l'Università per stranieri di Perugia ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e nei confronti del Ministero della pubblica istruzione -- per l'annullamento della nota dell'Università per stranieri di Perugia del 3 maggio 1995 con la quale fu respinta la richiesta della ricorrente di essere inquadrata nel ruolo dei professori associati, nonchè per l'accertamento del diritto alla corresponsione dello stipendio di professore universitario di seconda fascia, in base agli artt. 36 della Costituzione e 2126, primo comma, del codice civile, ovvero 57, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 -- il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia), nella parte in cui stabilisce che i docenti comandati presso l'Università per stranieri di Perugia continuano a percepire il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza (rectius: il trattamento economico in godimento).
Il giudice amministrativo rimettente desume la rilevanza della questione sollevata dall'effetto ostativo della disposizione denunciata rispetto all'accoglimento del ricorso con il quale la ricorrente -- insegnante di ruolo presso la scuola elementare Manzoni di Perugia, in servizio presso l'Università per stranieri di Perugia dall'anno accademico 1986/87 a sèguito di vincita del concorso per comando indetto a norma degli artt. 5 e 6 della legge 16 aprile 1973, n. 181 -- chiede (in via subordinata, nell'eventualità che venga disattesa la richiesta di inquadramento senza concorso nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia) il riconoscimento del trattamento economico che la legge attribuisce ai professori associati, limitandosi peraltro il tribunale rimettente ad osservare, in ordine alla concreta possibilità di riconoscere alla ricorrente il trattamento economico richiesto, nel caso fosse rimosso dalla Corte costituzionale l'ostacolo rappresentato dalla disposizione impugnata, che Fiorella Liverani "svolge in maniera definitiva funzioni di docente universitario".
Nell'ordinanza di rimessione si premette che "giustamente la ricorrente fa notare che il suo comando, avendo perduto del tutto il requisito della temporaneità, si é trasformato in un vero e proprio trasferimento definitivo nel ruolo, sia pure ad esaurimento, dell'Università per stranieri", ed inoltre che "mentre nel comando la retribuzione rimane a carico dell'amministrazione di provenienza, nella specie é espressamente stabilito che essa passa a carico del Ministero dell'Università", con la conseguente introduzione di una figura "che svolge in maniera definitiva funzioni di docente universitario, che viene retribuito dal relativo Ministero, ma che percepisce lo stipendio di un'insegnante elementare (o, in altri casi, di scuola media)", conseguenza che il giudice amministrativo rimettente ritiene "in contrasto col principio dell'adeguatezza della retribuzione, e della corrispondenza di essa alla funzione effettivamente svolta".
2. -- Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sollevata dal TAR dell'Umbria sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. In prossimità della data fissata per la camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria con la quale deduce la manifesta infondatezza della questione, richiamando, a sostegno di tale conclusione, l'ordinanza di questa Corte n. 584 del 1988, nella quale si afferma che "la creazione di ruoli ad esaurimento per talune categorie di personale transitato in tali ruoli, proprio perchè istituiti in relazione a situazioni particolari, non é omogenea rispetto a quella del personale inquadrato nei ruoli ordinari", cosicchè "stabilire la misura del trattamento economico di categorie di personale non omogenee (...) rientra nella discrezionalità del legislatore, non censurabile in questa sede", ed aggiungendo che "la norma in oggetto, introducendo il ruolo ad esaurimento, non impone alcun 'obbligo' di transito nel ruolo medesimo ma solo attribuisce ai docenti cui si rivolge l'opportunità di continuare a svolgere l'attività didattica nel particolare contesto ove essi operano, in vista dell'eventuale ed imprescindibile superamento del giudizio di idoneità per l'accesso ai ruoli ordinari di docenza universitaria (art. 52 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382)", "giudizio che é fatto espressamente salvo proprio dall'art. 7, comma 1, della legge n. 204 del 1992 e che la ricorrente -- ove la questione di legittimità fosse risolta nel senso auspicato dal TAR -- in sostanza eluderebbe ... saltando da insegnante elementare a docente universitario".
3. -- Nel giudizio instaurato davanti alla Corte costituzionale con l'ordinanza del TAR dell'Umbria si é costituita, fuori termine, Liverani Fiorella.
Considerato in diritto
1. -- Il TAR dell'Umbria dubita, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia), nella parte in cui stabilisce che i docenti comandati presso l'Università per stranieri di Perugia continuino a percepire il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza (rectius: il trattamento economico in godimento). La disposizione impugnata appare al TAR rimettente in contrasto con i princìpi di adeguatezza della retribuzione e di corrispondenza della stessa alla funzione effettivamente svolta giacchè impedirebbe di adeguare il trattamento economico degli insegnanti di scuola elementare comandati presso l'Università di Perugia, che il giudice a quo ritiene adibiti in via definitiva allo svolgimento di funzioni omogenee a quelle disimpegnate dai professori universitari di seconda fascia.
2. -- La questione non é fondata.
Come questa Corte ha già avuto occasione di constatare, a partire da quella destinata a divenire la prima legge universitaria dell'Italia unificata, la cosiddetta "legge Casati" (r.d. 13 novembre 1859, n. 3725), il metodo tradizionale ed usuale per la scelta dei professori universitari di ruolo "consiste in un concorso di carattere del tutto speciale, nel corso del quale (art. 73, secondo comma, t.u. n. 1592 del 1933) si deve giudicare se i candidati siano "degni di coprire il posto messo a concorso" e del quale é giudice un collegio composto da professori universitari, sicchè, come é stato ripetutamente riconosciuto, non tornano applicabili gli usuali criteri che stanno alla base di ogni altro concorso a pubblico impiego" (sentenza n. 20 del 1982).
Per la definizione della funzione docente in àmbito universitario, settore caratterizzato da specialità rispetto al comparto della scuola, risultano pertanto essenziali e qualificanti le modalità di accesso ed i criteri di selezione -- ad esempio ai fini della precisazione della "essenziale diversità" delle figure del professore ordinario e del professore associato pur "nell'unitarietà della funzione docente" di cui all'art. 1, secondo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (sentenza n. 990 del 1988) -- i quali assegnano un significato decisivo alla produzione scientifica dei candidati. D'altro canto, l'attività scientifica caratterizza i compiti del professore sia ordinario che associato anche successivamente al superamento del concorso, come risulta, per i professori ordinari, dagli artt. 6 e 18 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e, per i professori associati, dall'art. 23 dello stesso d.P.R., il quale prevede, dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, che essi siano sottoposti ad un giudizio di conferma "anche sulla base di una relazione delle Facoltà, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato".
Quand'anche gli insegnanti di scuola elementare comandati presso l'Università per stranieri di Perugia -- ai quali la legge impugnata ha offerto l'opportunità di essere immessi a domanda in un ruolo ad esaurimento per continuare a svolgere la loro attività conservando il trattamento economico in godimento (che, in virtù dell'art. 6, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 181, può essere superiore rispetto al trattamento economico degli insegnanti di scuola elementare) -- venissero in quell'Università effettivamente utilizzati anche in funzioni didattiche, tali funzioni non potrebbero comunque essere assimilate a quelle svolte dai professori associati. Queste ultime restano infatti connotate in modo essenziale, rispetto a quelle svolte da personale docente di altre categorie, dalla specialità della procedura di reclutamento e dei criteri di selezione, che tendono ad assicurare, anche attraverso la verifica del livello scientifico dei candidati, la specifica competenza per il servizio didattico da rendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Renato GRANATA: Presidente
Fernanda CONTRI: Redattore
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.