ORDINANZA N. 141
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 393, 394 e 551 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino negli atti relativi alla denuncia-querela proposta da Mancuso Clorinda n.q., iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 393, 394 e 551 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate precludono alla persona offesa dal reato di investire direttamente il giudice per le indagini preliminari della richiesta di incidente probatorio, consentendole solo di chiedere al pubblico ministero di promuovere la relativa richiesta;
che ad avviso del giudice rimettente tale disciplina contrasterebbe:
- con il principio di eguaglianza, in quanto riserverebbe alla persona offesa una irragionevole disparità di trattamento nel procedimento davanti al pretore rispetto al procedimento per i reati di competenza del tribunale, posto che in quest'ultimo alla persona offesa, ove costituita parte civile, verrebbe data la possibilità, a seguito della sentenza n. 77 del 1994, di presentare richiesta di incidente probatorio in sede di udienza preliminare, facoltà ovviamente preclusa nel procedimento davanti al pretore, ove non é prevista l'udienza preliminare. Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione emergerebbe inoltre dal confronto tra la posizione della persona offesa e quella del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini, in quanto la facoltà di rivolgere direttamente al giudice per le indagini preliminari richiesta di incidente probatorio é prevista solo per questi ultimi;
- con il diritto di difesa della persona offesa, che risulterebbe menomato dall'impossibilità di presentare direttamente al giudice per le indagini preliminari richiesta di incidente probatorio, essendo tale richiesta subordinata al filtro del pubblico ministero e non essendo inoltre previsto alcun gravame nei confronti del decreto con cui il pubblico ministero abbia respinto la richiesta a norma dell'art. 394, comma 2, cod. proc. pen.;
- con l'art. 111 della Costituzione, in quanto, nel caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, basata tra l'altro su istanza di accertamento peritale mediante incidente probatorio, il giudice per le indagini preliminari si troverebbe nell'impossibilità di utilizzare tutti gli elementi di valutazione necessari per poter decidere se emettere decreto di archiviazione, ovvero ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione a norma dell'art. 554, comma 2, cod. proc. pen.;
che nel caso di specie il pubblico ministero, dopo avere disposto consulenza tecnica affidata a due medici legali, aveva appunto presentato richiesta di archiviazione, a cui si era opposta la persona offesa, allegando controdeduzioni del proprio consulente tecnico di parte;
che il Giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta di archiviazione, ordinando al pubblico ministero di svolgere ulteriori indagini, e che questi, eseguite le indagini, aveva reiterato la richiesta di archiviazione, avverso la quale la persona offesa aveva nuovamente proposto opposizione;
che tale meccanismo (richiesta di archiviazione, ordine del giudice per le indagini preliminari di svolgere ulteriori indagini, tra cui nuove consulenze tecniche, reiterazione della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, nuova opposizione della persona offesa, basata su ulteriori valutazioni medico-legali dei consulenti di parte, con contestuale richiesta di disporre perizia mediante incidente probatorio) si era ripetuto per cinque volte, sino a che la persona offesa aveva presentato per la sesta volta opposizione, eccependo la questione di legittimità costituzionale della disciplina che non le consentiva di presentare direttamente richiesta di incidente probatorio, questione poi sollevata dal Giudice rimettente nei termini sopra indicati;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto dall'ordinanza di rimessione non emerge se sussistono i presupposti perchè possa essere disposta perizia mediante incidente probatorio, cui si può ricorrere, a norma dell'art. 392, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., solo se "la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato é soggetto a modificazione non evitabile", ovvero nel caso in cui la perizia, se fosse disposta al dibattimento, ne determinerebbe una sospensione superiore a sessanta giorni (art. 392, comma 2, cod. proc. pen.); anzi, secondo l'Avvocatura dello Stato, dalla lettura dell'ordinanza parrebbe desumersi che non si versi nell'ipotesi di cui alla lettera f) dell'art. 392 del codice di procedura penale.
Considerato che effettivamente nell'ordinanza di rimessione il Giudice rimettente ha completamente omesso di prendere in considerazione se nel caso di specie erano sussistenti le condizioni a cui l'articolo 392, comma 1, lettera f), e comma 2, del codice di procedura penale subordina la possibilità di accogliere la richiesta di disporre perizia mediante incidente probatorio, nonchè gli ulteriori requisiti di ammissibilità indicati dall'art. 551, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento al procedimento davanti al pretore;
che non solo il Giudice rimettente ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione, ma ne ha erroneamente e impropriamente individuato la rilevanza nella possibilità di decidere se accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ovvero ordinargli di formulare l'imputazione solo ove avesse potuto utilizzare i risultati della perizia medico-legale disposta con incidente probatorio;
che tale presupposto, oltre a non figurare tra le condizioni di ammissibilità dell'incidente probatorio indicate dal codice di procedura penale, é in via di principio privo di fondamento, in quanto ai fini della decisione sulla richiesta di archiviazione, così come ai fini di qualsiasi altra decisione da assumere sulle richieste delle parti, il giudice per le indagini preliminari può utilizzare ogni elemento acquisito nel corso delle indagini, tra cui non solo le consulenze tecniche disposte dal pubblico ministero, ma anche quelle depositate dalla persona offesa e dalla persona sottoposta alle indagini;
che, a tali fini, la perizia espletata in sede di incidente probatorio non costituisce di per sè elemento caratterizzato da maggiore valenza probatoria rispetto agli atti di indagine confluiti nel fascicolo del pubblico ministero, essendo la finalità dell'incidente probatorio solo quella di cristallizzare una prova in vista della sua utilizzazione dibattimentale, se e in quanto sussistano i presupposti di non rinviabilità e le altre condizioni di ammissibilità dell'atto rispettivamente enunciati dagli articoli 392 e 551, comma 2, cod. proc. pen.
che pertanto, nel caso di specie, rientrava nei compiti del Giudice per le indagini preliminari assumere comunque una decisione sulla base delle indagini sino ad allora svolte, fermo restando che, ove il Giudice avesse ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione, sarebbe stato possibile, se necessario, disporre la perizia medico-legale nel corso del dibattimento;
che la questione deve dunque ritenersi manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla sua rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 393, 394 e 551 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.
Renato GRANATA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore.
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.