Sentenza n. 77 del 1994

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SENTENZA N. 77

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 aprile ed il 18 giugno 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato nei procedimenti penali a carico di Niccoli Stefano ed altri e Sparacino Giuseppe ed altri, iscritte ai nn. 414 e 478 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

Ritenuto in fatto

 

l.- Nel corso di due procedimenti penali dei quali gli imputati avevano avuto notizia solo con la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, in quanto nel corso delle indagini preliminari non era stata loro inviata alcuna informazione di garanzia, i difensori chiedevano, all'udienza preliminare, l'espletamento di perizie mediante incidente probatorio.

Ritenendo tale richesta non accoglibile, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato ha sollevato, con due ordinanze di tenore analogo del 2 aprile e 18 giugno 1993 (r.o. nn. 414 e 478/1993), una questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, assumendone il contrasto con gli artt.3 e 24 Cost..

In mancanza di una informazione di garanzia anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio - osserva sinteticamente il giudice a quo - alla difesa non è consentito di chiedere l'incidente probatorio nè nelle indagini preliminari nè nell'udienza preliminare, sicchè l'indagato non sarebbe posto in condizioni di uguaglianza con la pubblica accusa nè sarebbe tutelato il suo diritto di difesa.

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto nei predetti giudizi con due memorie di contenuto parzialmente analogo, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura osserva che la doglianza andrebbe rivolta alle norme di cui agli artt. 416 e ss. cod.proc. pen. e non a quelle impugnate, delle quali il giudice dell'udienza preliminare non deve fare applicazione; e che, comunque, la censura proposta riguarderebbe semmai, la disposizione (art. 369 cod. proc.pen.) che disciplina l'informazione di garanzia, in quanto l'inconveniente lamentato potrebbe essere adeguatamente eli minato soltanto ancorando l'obbligo di trasmissione dell'informazione ad una fase antecedente a quella considerata dal legislatore.

La questione sarebbe, inoltre, irrilevante perchè il giudice a quo, da un lato non ha dato conto della ricorrenza dei requisiti - modificazione non evitabile della cosa e particolare durata della perizia (art. 392, commi 1, lettera f) e 2) - cui è subordinato l'espletamento di questa mediante incidente probatorio; dall'altro, non ha considerato la possibilità di far refluire del materiale conoscitivo nell'udienza preliminare (art. 422 cod. proc. pen.).

Nel merito, comunque, la questione è, secondo l'Avvocatura, infondata.

Posto, infatti, che la ratio dell'incidente probatorio è di evitare il pericolo di dispersione delle prove a causa della durata delle indagini preliminari, esso non ricorre più quando si sia pervenuti all'udienza preliminare, dato che restano solo i tempi brevi della fissazione dell'udienza dibattimentale, che può anche essere anticipata per giustificati motivi (art. 455 cod. proc. pen.).

 

Considerato in diritto

 

l.- Con le due ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato dubita della legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui, stabilendo, rispettivamente, che l'incidente probatorio può essere richiesto "nel corso delle indagini preliminari" ed "entro i termini" per la loro conclusione, impedisce che esso (nei casi di specie, una perizia) possa essere espletato nella fase dell'udienza preliminare: e ciò, particolarmente, con riferimento al caso dell'indagato che prima di tale udienza abbia avuto notizia del procedimento penale a suo carico mediante comunicazione di garanzia anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio.

Ciò darebbe luogo, ad avviso del rimettente, a contrasto con gli artt.3 e 24 Cost., dato che ne deriverebbe una menomazione del diritto di difesa dell'indagato e un deteriore trattamento rispetto alla pubblica accusa nell'attività probatoria utilizzabile nell'udienza preliminare.

2.- Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura non possono essere accolte.

La preclusione all'espletamento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare deriva dallo sbarramento temporale posto dalla norma impugnata, e non da quelle che disciplinano l'udienza preliminare (artt. 416 e ss.) ovvero l'informazione di garanzia (art. 369). E poichè le perizie richieste nei giudizi a quibus hanno oggetto tale da far presumere che il loro espletamento possa richiedere più di sessanta giorni, la circostanza che nelle ordinanze di rimessione non sia stata esplicitata la ricorrenza del requisito di cui all'art. 392, comma 2 non può tradursi in motivo di irrilevanza delle questioni con esse sollevate.

3.- Nel merito, la questione è fondata.

Nel vigente sistema processuale, l'istituto dell'incidente probatorio è preordinato a consentire alle parti principali l'assunzione delle prove non rinviabili al dibattimento (art.2, n. 40 della legge delega n. 81 del 1987), e cioé di quelle che - secondo l'elencazione dell'art. 392 cod. proc. pen. - si prevede che non siano differibili al dibattimento per le condizioni della persona da esaminare o perchè soggette a perdita di genuinità (lettere da a) a e)), o perchè il loro oggetto è inevitabilmente esposto a modificazione (lettera f)), o perchè ricorrono particolari ragioni di urgenza (lettera g)) o, infine, perchè il loro rinvio pregiudicherebbe la concentrazione del dibattimento (comma 2).

Ove tali circostanze ricorrano, l'anticipata assunzione della prova si appalesa indispensabile per l'acquisizione al processo di elementi - in tesi - necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta.

Tale esigenza concerne il diritto alla prova tanto del pubblico ministero che dell'imputato e prescinde, per quest'ultimo, dal fatto che egli abbia avuto o meno la possibilità - attraverso la comunicazione giudiziaria - di chiedere l'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari, dato che le evenienze in questione (si pensi a quella di cui all'art. 392, lettera a)) possono insorgere per la prima volta dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Di ciò, del resto, il legislatore si è mostrato consapevole disponendo che, nei casi previsti dall'art. 392, le prove non rinviabili possano essere assunte dal presidente del collegio, a richiesta di parte, nella fase degli atti preliminari al dibattimento (art. 467 cod. proc. pen.).

Tale previsione è già di per sè sufficiente a dimostrare l'infondatezza della tesi - avanzata dall'Avvocatura - secondo cui la preclusione dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare sarebbe giustificata dalla prossimità del dibattimento: tesi che peraltro - anche a prescindere dalle conseguenze della soppressione della regola dell'"evidenza" di cui all'art. 425 cod. proc. pen. (art. 1 legge 8 aprile 1993, n.105) - è contraddetta dalla possibile dilatazione di tale udienza, ai sensi dell'art. 422.

Sotto il profilo sistematico, poi, l'interruzione nell'acquisibilità di prove non rinviabili appare contraddittoria con la continuità che il legislatore ha assicurato all'attività di indagine prevedendo che essa possa proseguire anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art.419, comma 3) e dopo il decreto che dispone il giudizio (art.430), ben potendo darsi che per taluno degli elementi in tal modo acquisiti insorgano le situazioni di non differibilità della prova previste dall'art. 392.

La preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare si rivela, pertanto, priva di ogni ragionevole giustificazione e lesiva del diritto delle parti alla prova e, quindi, dei diritti di azione e di difesa. Di conseguenza, le norme impugnate vanno, per questa parte, dichiarate costituzionalmente illegittime.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/02/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/03/94.