ORDINANZA N. 128
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 22 gennaio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), quest'ultimo come modificato dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1996 dal Pretore di Trento nel procedimento penale a carico di Dallapiccola Mariano, iscritta al n. 832 del registo ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Pretore di Trento, nel corso di un procedimento penale per violazioni edilizie, con ordinanza del 15 maggio 1996 (R.O. n. 832 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), quest'ultimo come modificato dall'art. 8, comma 8, del d.l. 25 marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nella parte in cui impongono la sospensione dell'azione penale fino alla decisione del ricorso giurisdizionale avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina censurata violerebbe l'art. 112 della Costituzione, in quanto la non prevedibilità della durata della sospensione sarebbe in contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che la disposizione di cui all'art. 8, comma 8, del d.l. n. 154 del 1996, decaduto per mancata conversione in legge, é stata riprodotta, nella medesima formulazione letterale, nei successivi decreti-legge 25 maggio 1996, n. 285 (in relazione al quale la stessa questione sollevata dal Pretore di Trento é stata, peraltro, dichiarata non fondata con la sentenza n. 270 del 1996), 22 luglio 1996, n. 388 e 24 settembre 1996, n. 495, tutti decaduti;
che, l'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti-legge non convertiti;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della citata sopravvenuta norma recante clausola di salvezza degli effetti del decreto-legge impugnato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.
Il Presidente: Giuliano Vassalli
Il Redattore: Riccardo Chieppa.
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.