SENTENZA N. 50
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana, approvata il 24 marzo 1996, dal titolo "Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1° aprile 1996 depositato in Cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1996.
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe 0. Russo per il ricorrente, e gli avvocati Laura Ingargiola e Giovanni Lo Bue per la Regione Siciliana.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il l'aprile 1996, e depositato il 9 aprile 1996 (r. ric. n. 6 del 1996), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, recante "Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per. i divulgatori agricoli", per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Osserva il ricorrente che la norma censurata sostituisce il primo periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 (Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura). Questo, nell'incrementare la dotazione organica del ruolo tecnico regionale per l'assistenza e la divulgazione agricola, garantiva la riserva dei posti ai divulgatori in corso di formazione e che sarebbero stati formati nella struttura siciliana del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (C.I.ED.A.) Sicilia Sardegna, in base alla graduatoria di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 luglio 1992. Inoltre disponeva che fossero collocati nel ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola della Regione Siciliana i divulgatori agricoli che avessero già conseguito il relativo attestato in strutture diverse da quella siciliana. Per questi ultimi, ai fini della immissione nei ruoli siciliani, veniva fissato il termine del 30 novembre 1995 per la presentazione della relativa domanda. Dopo circa quattro mesi dalla scadenza di tale termine, il legislatore siciliano ha introdotto tra i destinatari del beneficio una nuova categoria di soggetti da inquadrare prioritariamente rispetto ai divulgatori in possesso di attestato conseguito presso un C.I.ED.A. diverso da quello siciliano, e cioè quella costituita da coloro i quali saranno ammessi ai corsi di formazione gestiti dal C.I.ED.A. costituito tra le Regioni Sicilia e Sardegna secondo la graduatoria di un bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 72 del 22 settembre 1989. Tali soggetti si identificherebbero in coloro che sono risultati idonei al predetto concorso, espletato in data antecedente all'ampliamento della dotazione organica del ruolo tecnico dei divulgatori disposto dalla citata legge regionale n. 76 del 1995. La norma in questione anzitutto determinerebbe un ingiustificato trattamento di favore rispetto a quei soggetti che, in virtù dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 76 del 1995, avevano già acquisito, in relazione alla domanda presentata nei termini, una legittima aspettativa. Inoltre, essa sarebbe in contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, il cui rispetto avrebbe imposto una rapida definizione delle procedure già avviate e la conseguente, celere immissione in servizio degli aventi diritto. Nel ricorso si sospetta, altresì, la violazione del principio generale in materia di pubblico impiego secondo il quale la pubblica amministrazione non può utilizzare graduatorie di candidati risultati idonei ai precedenti concorsi.
2. - Nel giudizio si è costituita la Regione Siciliana, concludendo per la infondatezza della questione.
Ha ricordato, in proposito, la resistente che la Comunità europea, rilevata la carenza di un efficiente servizio di assistenza tecnica e divulgazione agricola in Italia, promosse, con regolamento n. 270 del 6 febbraio 1979, un'azione destinata a sviluppare un tale servizio indicando in modo dettagliato norme, condizioni e garanzie che lo Stato italiano avrebbe dovuto offrire per poter utilizzare completamente i finanziamenti previsti. Erano, tra l'altro, Previsti corsi di formazione per divulgatori agricoli con rimborso alle Regioni delle spese da sostenere per la realizzazione degli stessi, e per l'utilizzo dei divulgatori così formati. Un adeguamento all'azione comunitaria è avvenuto sulla base di un piano-quadro definito dall'allora Ministro per l'agricoltura e foreste d'accordo con tutte le Regioni, poi modificato quanto al numero di divulgatori da formare, con conseguente previsione di un preciso impegno da parte delle Regioni di garantire con assoluta priorità l'inserimento nei servizi di divulgazione dei consulenti risultati idonei agli esami finali previsti a conclusione del ciclo formativo. Nella Regione Siciliana l'attuazione del piano-quadro nazionale è avvenuta dapprima con la legge regionale 9 giugno 1994, n. 26, e, successivamente, con quella n. 76 del 30 ottobre 1995, la quale ha garantito la riserva dei posti ai divulgatori in corso di formazione e a quelli che verranno formati in base alla graduatoria di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 luglio 1992, consentendo, altresì, la collocazione in ruolo dei divulgatori agricoli provenienti da altri C.I.F.D.A., ma omettendo di considerare quelli che verranno formati in base alla graduatoria di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 22 settembre 1989. Non si tratterebbe, secondo la resistente, di candidati risultati idonei ai concorsi precedenti, ma di idonei alla frequenza di un corso di formazione. Inoltre, "i posti di nuova istituzione" sarebbero "tali" perché conseguenti ad un obbligo assunto dalla Regione in sede comunitaria e l'ampliamento dell'organico conseguirebbe alle finalità che la Regione si è obbligata a conseguire in quella sede.
Infine, l'inserimento in ruolo di divulgatori agricoli formatisi in altri C.I.ED.A. avverrebbe solo in via residuale e dopo che siano stati garantiti i soggetti formatisi nel C.I.F.D.A. siciliano.
3. - Nell'imminenza della data fissata per la udienza pubblica, il Commissario dello Stato ha depositato una memoria aggiuntiva con la quale ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, ribadendo che essa ha l'unico scopo di inserire tra i soggetti beneficiari della riserva dei posti nei ruoli regionali coloro i quali sono stati dichiarati idonei al concorso bandito nel 1989, in tal modo rinviandosi il soddisfacimento dell'esigenza di potenziare le strutture pubbliche con l'immissione di nuove unità per garantire l'inserimento in ruolo a soggetti che dovranno ancora frequentare e superare un corso di formazione professionale. La norma in questione finirebbe, inoltre, per estromettere alcuni soggetti aventi i prescritti requisiti, poiché il numero complessivo di nuove unità di personale non viene incrementato, ma rimane fissato in trecentocinquanta unità, di cui, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 76 del 1995, rimanevano disponibili ottantanove posti (atteso che duecentosessantuno erano già in servizio nel marzo del 1996).
Considerato in diritto
1. -Il ricorso investe la legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 9 aprile 1996 (Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli), nella parte in cui modifica il primo periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76. Questa stabiliva, al comma 1, l'incremento della dotazione organica del ruolo tecnico regionale per l'assistenza e la divulgazione agricola. Al comma 2 del testo originario, garantita la riserva dei posti ai divulgatori in corso di formazione e che sarebbero stati formati in base alla graduatoria di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 luglio 1992, nella struttura siciliana del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (C.I.ED.A.), disponeva che venissero collocati nel ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola della Regione Siciliana, nel limite dei posti disponibili, i divulgatori agricoli che avessero già conseguito il relativo attestato in strutture diverse da quella siciliana, a domanda, da presentarsi entro il 30 novembre 1995. La norma impugnata introduce tra i destinatari dei beneficio una nuova categoria di soggetti, da inquadrare prioritariamente rispetto ai divulgatori in possesso di attestato conseguito presso altri C.I.ED.A., e cioè quella di coloro i quali saranno ammessi ai corsi di formazione gestita dal C.I.ED.A. costituito tra le Regioni Sicilia e Sardegna, secondo la graduatoria di un bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 22 settembre 1989. La disposizione viene censurata sotto i profili della violazione: a) dell'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificato trattamento di favore rispetto a quei soggetti che, in virtù dell'art. 1, comma 2, della legge regionale siciliana n. 76 del 1995, avevano già acquisito una legittima aspettativa; b) dell'art. 97 della Costituzione, per contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, il cui rispetto avrebbe imposto una rapida definizione delle procedure già avviate e la conseguente, celere immissione in servizio degli aventi diritto; c) ancora dell'art. 97 della Costituzione sotto il profilo della inosservanza del principio generale in materia di pubblico impiego, secondo il quale la pubblica amministrazione, non può fare ricorso, per la copertura di posti di nuova istituzione, a graduatorie di idonei in precedenti concorsi, quali sarebbero i soggetti beneficiati dalla disposizione censurata.
2. - Il ricorso è fondato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo che, a distanza di vari mesi dalla scadenza del termine procedurale fissato da precedente legge incrementativa di posti di organico, sono stati riaperti gli ambiti dei destinatari della riserva di posti. In tal modo, si è, infatti, introdotta con norma a contenuto particolare una nuova categoria di soggetti da inquadrare prioritariamente, costituita da coloro che sono risultati semplicemente idonei in una procedura selettiva non recente, con bando risalente a oltre sei anni, finalizzata all'espletamento di un corso di formazione a suo tempo regolarmente svolto. Per di più, l'effetto di tale riapertura è contrastante con le finalità, essenziali per il buon andamento della pubblica amministrazione, di una rapida definizione delle procedure già avviate per una immissione in servizio ed utilizzazione degli aventi diritto (divulgatori che avevano già frequentato e superato un corso di formazione). Invece per la nuova categoria prioritaria (idonei in base al bando di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 22 settembre 1989) si sarebbe dovuto attendere lo svolgimento e l'esito di un nuovo corso di formazione.
Tale anzidetta situazione acquista ulteriore rilevanza negativa sul piano costituzionale dalla circostanza che, per la limitatezza dei posti disponibili, si viene ad incidere, con evidente irragionevolezza ed arbitrarietà, su posizioni di soggetti che già avevano acquisito, in base alla preesistente normativa, le posizioni per il collocamento in ruolo (divulgatori agricoli che abbiano conseguito il relativo attestato presso un C.I.ED.A. diverso da quello Sicilia-Sardegna, struttura siciliana), dopo circa quattro mesi dalla scadenza del termine della domanda fissato con legge (30 novembre 1995) e quando doveva già essere in fase avanzata la definizione della procedura di inquadramento.
3. - In realtà, la disposizione censurata produce la reviviscenza, a distanza di anni, di preesistenti graduatorie (obsolete), già utilizzate per coprire i posti all'epoca previsti, con grave pregiudizio all'interesse pubblico ad una procedura selettiva (concorsuale pubblica, cioè aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti predeterminati con riferimento alla data della procedura) intesa all'effettiva verifica dell'attuale idoneità e capacità attitudinale dei candidati (sentenza n. 514 del 1995). Nello stesso tempo la selezione per i nuovi posti istituiti dopo la formazione dell'originaria graduatoria acquisterebbe i tratti sostanziali di un'assunzione ad personali (sentenza n. 266 del 1993).
Né può avere rilevanza l'assunto della Regione secondo cui la norma risponderebbe ad esigenze che soddisfano finalità derivanti da obblighi assunti in campo comunitario. Da un canto è evidente che l'adempimento di tali obblighi deve avvenire attraverso mezzi non illegali e deve corrispondere ai termini entro i quali dovevano essere assunti i divulgatori (proprio per le esigenze indilazionabili della divulgazione agricola) e cioè entro il 31 dicembre 1995 (decisione della commissione delle Comunità europee 26 luglio 1995 C(95) 1409). D'altro canto, il rinvio dell'adempimento tempestivo dell'esigenza di potenziare le strutture pubbliche di divulgazione agricola si verifica quasi esclusivamente nell'interesse di soggetti non ancora in possesso dei requisiti prescritti, per non avere ancora frequentato e superato il corso di formazione professionale (a suo tempo svolto dal 27 aprile 1992 al 6 marzo 1993), essendo risultati in graduatoria al di fuori dei posti (venticinque) per i quali erano state bandite le procedure di selezione.
E' altresì evidente che le misure per garantire l'effettivo impiego e l'assunzione dei divulgatori agricoli riguardavano i "divulgatori formati", con un indissolubile riferimento, quindi, ai posti previsti per i corsi di formazione, e non potevano riferirsi ai soggetti che nella prima selezione erano risultati meramente idonei oltre il numero dei posti dei corsi previsti. Nello stesso tempo la garanzia di assunzione, allo scopo di incentivare la partecipazione alla formazione professionale dei divulgatori, riguardava coloro che partecipavano o avevano partecipato (essendo stati ammessi) ai corsi per la formazione dei divulgatori agricoli, di modo che i relativi corsi e prove finali dovessero avere valore di corso/concorso per l'assunzione nei servizi dell'Amministrazione (v. piano-quadro divulgazione agricola in base a regolamento CEE 270/79, parte B, punto 1.4).
Ovviamente la garanzia di assunzione non poteva riguardare e non poteva essere invocata dalla Regione a favore di coloro che non avevano ancora partecipato e superato i corsi di formazione, perché non rientranti negli originari posti previsti e per di più oltre i termini allora vigenti per le assunzioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana approvata il 24 marzo 1996 (Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.