Ordinanza n. 437 del 1996

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ORDINANZA N. 437

 

ANNO 1996

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

 

-     Prof. Giuliano VASSALLI

 

-     Prof. Francesco GUIZZI

 

-     Prof. Cesare MIRABELLI

 

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

-     Avv. Massimo VARI

 

-     Dott. Cesare RUPERTO

 

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

 

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

 

-     Prof. Valerio ONIDA

 

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

 

-     Avv. Fernanda CONTRI

 

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

 

-     Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dal pretore di Bolzano sul ricorso proposto da Zanardo Vittorino contro INAIL ed altra, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

 

Visti gli atti di costituzione della Società Italiana per il magnesio S.p.a. e dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

 

Udito l'avvocato Saverio Muccio per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

RITENUTO che nel corso di un giudizio promosso da Vittorino Zanardo nei confronti dell'INAIL, il pretore di Bolzano, con ordinanza emessa il 20 marzo 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non comprende tra le persone assicurate i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

 

che, a parere del giudice rimettente, l'attività lavorativa espletata dal ricorrente, potendo ricomprendersi nella fattispecie di cui all'art. 409 numero 3, cod. proc. civ., integrerebbe gli estremi di un'ipotesi di lavoro di tipo "parasubordinato", che é stata di recente ritenuta meritevole di più avanzate forme di tutela, tanto che da ultimo il legislatore se ne é fatto carico, non solo in occasione della riforma tributaria (v. art. 49 del d.P.R. n. 917 del 1986), ma anche con l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha assoggettato tali prestatori d'opera, sia pure a decorrere dal 1°  gennaio 1996, alla contribuzione previdenziale per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti;

 

che, pertanto, l'esclusione della generalità dei lavoratori parasubordinati dalle garanzie apprestate dal d.P.R. n. 1124 del 1965, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

 

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si é costituita la Magnesio S.p.a. concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

 

che si é anche costituito l'INAIL osservando che la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile ovvero infondata;

 

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

 

CONSIDERATO che il giudice a quo, da un lato esclude esplicitamente la ricorrenza del requisito della subordinazione, indicando elementi che dimostrerebbero la qualità di lavoratore autonomo del medesimo ricorrente, avendo questi operato come consulente libero collaboratore, incaricato dell'istruzione e formazione degli operai dipendenti; dall'altro l'ordinanza di rimessione sembra ricondurre la prospettata questione di legittimità costituzionale alla qualificazione dell'attività lavorativa del ricorrente in termini proprio di subordinazione, in quanto la produzione, nel periodo valutato nel giudizio a quo, non avrebbe più avuto luogo a titolo di esercitazione tecnico-pratica, tanto che al momento dell'infortunio il ricorrente stava lavorando da solo alla macchina troncatrice;

 

che, nei termini in cui viene prospettata, la questione difetta dei necessari requisiti di chiarezza, tali da consentirne una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza, che alla non manifesta infondatezza;

 

che, pertanto, come più volte affermato da questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanza n. 229 del 1996);

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

 

Renato GRANATA, Presidente

 

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.