Ordinanza n. 229 del 1996

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ORDINANZA N. 229

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari sul ricorso proposto da Gian Paolo Porcu contro l'Ufficio delle imposte dirette di Cagliari, iscritta al n. 944 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il Giudice relatore Massimo Vari.

RITENUTO che la Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), "nei limiti in cui manchi la previsione temporale per i rimborsi dei crediti IRPEF per i quali non si proceda con programmi automatizzati";

che il rimettente -- premesso che l'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede tempi e termini per il rimborso di quanto versato in eccedenza per IVA, e che, a sua volta, l'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, solo per le procedure automatizzate, che gli uffici delle imposte procedano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, alla liquidazione delle imposte dovute nonché ad effettuare i rimborsi -- lamenta che l'art. 42-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 contempli "per le procedure non automatizzate" adempimenti per i quali non sono previsti tempi e termini, trascurando che "il vigente sistema giuridico deve attuare la par condicio dei contribuenti che debbono godere di uguale tutela costituzionale".

CONSIDERATO che, secondo quanto si evince dall'ordinanza di rimessione, la controversia innanzi al giudice a quo concerne una domanda di rimborso di crediti scaturenti da dichiarazione dei redditi controllata dall'ufficio con la procedura non automatizzata;

che il rimettente, senza chiarire di quale fattispecie di rimborso si tratta, fra quelle disciplinate negli artt. da 37 a 41 del d.P.R. n. 602 del 1973, denuncia la disposizione dell'art. 42-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, la quale in realtà concerne l'esecuzione dei rimborsi d'ufficio tramite procedura automatizzata, senza oltretutto indicare espressamente alcun parametro costituzionale;

che, pertanto, la questione viene sollevata in termini perplessi se non contraddittori, non risultando dalla ordinanza i necessari requisiti di chiarezza, tali da consentirne una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza, onde la stessa va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.