Ordinanza n. 409 del 1996

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ORDINANZA N. 409

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

-     Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Avellino nel procedimento penale a carico di Rotondi Luigi Franco, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

RITENUTO che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Avellino, con ordinanza del 20 dicembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 (comma 2) cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato - in particolare quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari - in ordine a richieste di revoca e sostituzione di misure cautelari personali precedentemente applicate nei confronti dell'imputato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sottolineando il pregiudizio per la funzione decisoria che deriva dalle riferite valutazioni in tema di libertà personale, alla luce degli enunciati della sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale;

CONSIDERATO che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo b) del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. anche ordinanze nn. 184 e 283 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Renato GRANATA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.