Ordinanza n. 283 del 1996

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ORDINANZA N. 283

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 27 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vigevano, il 5 dicembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, il 6 dicembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, il 21 dicembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì, il 10 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, il 29 novembre 1995 dal Tribunale per i minorenni di Ancona, il 28 novembre 1995 dal Tribunale per i minorenni di Ancona, il 22 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania, il 20 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Venezia, il 13 dicembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara, il 10 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, il 24 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, il 29 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia, il 24 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) dalla Corte d'appello di Salerno, il 12 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Larino, l'8 febbraio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, il 30 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, il 15 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, il 31 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovigo, il 19 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Lecce, il 17 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 113, 125, 138, 157, 169, 170, 174, 183, 195, 200, 224, 225, 230, 250, 310, 311, 333, 337, 338, 343, 350, 362 e 364 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vigevano, con ordinanza del 27 novembre 1995 (R.O. 113 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con ordinanze del 15 novembre 1995 (R.O. 343 del 1996), del 5 e del 6 dicembre 1995 (R.O. 125 e 138 del 1996), del 10 gennaio 1996 (R.O. 224 e 225 del 1996) e del 17 gennaio 1996 (R.O. 364 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 21 dicembre 1995 (R.O. 157 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, con ordinanza del 10 novembre 1995 (R.O. 169 del 1996); il Tribunale per i minorenni di Ancona, in composizione e con funzioni di giudice per l'udienza preliminare, con ordinanze del 28 e 29 novembre 1995 (R.O. 174 e 170 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 22 novembre 1995 (R.O. 183 del 1996); la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 20 dicembre 1995 (R.O. 195 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara, con ordinanza del 13 dicembre 1995 (R.O. 200 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, con ordinanze del 24 novembre 1995 e del 30 gennaio 1996 (R.O. 230 e 338 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza del 29 novembre 1995 (R.O. 250 del 1996); la Corte d'appello di Salerno, con due ordinanze del 24 gennaio 1996 (R.O. 310 e 311 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Larino, con ordinanza del 12 gennaio 1996 (R.O. 333 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, con ordinanza dell'8 febbraio 1996 (R.O. 337 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovigo, con ordinanza del 31 gennaio 1996 (R.O. 350 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Lecce, con ordinanza del 19 gennaio 1996 (R.O. 362 del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato ovvero - secondo un parallelo e più ampio profilo prospettato dai Giudici per le indagini preliminari di Bologna (R.O. 338 del 1996) e di Firenze (R.O. 343 del 1996) - che comunque si sia pronunciato, anche con provvedimento reiettivo, sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare personale, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma, della Costituzione;

che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una lesione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati nella sostanziale duplicazione di valutazioni nel merito che viene ad essere effettuata dal giudice chiamato a definire il giudizio, nell'ambito del rito abbreviato, allorché si sia espresso, in una fase anteriore del processo, sugli elementi sostanziali che condizionano l'applicabilità di una misura cautelare personale, richiamando generalmente, a tale riguardo, le enunciazioni della sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte.

CONSIDERATO che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale (capo a) del dispositivo della sentenza n. 155 del 1996), nonché, ulteriormente, con pronuncia resa in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo b) del dispositivo della sentenza richiamata);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai giudici rimettenti, le questioni in esame devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Lecce, dai Giudici per le indagini preliminari presso i Tribunali di Vigevano, Firenze, Forlì, Padova, Verbania, Novara, Bologna, Civitavecchia, Larino, Cagliari e Rovigo, dal Tribunale per i minorenni di Ancona e dalle Corti di appello di Venezia e Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.