ORDINANZA N. 398
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22 gennaio 1987 e il 30 ottobre 1986 dal Tribunale di Grosseto, nei procedimenti civili vertenti tra i Comuni di Roccalbegna e di Semproniano e Pisaneschi Enzo, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e 621 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
RITENUTO che il Tribunale di Grosseto, nel corso di due giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi concernenti il pagamento di somme per prestazioni professionali, con due ordinanze rispettivamente emesse il 30 ottobre 1986 ed il 22 gennaio 1987 (pervenute alla Corte, l'una il 5 giugno e l'altra il 10 aprile 1996), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), nella parte in cui prevede interessi moratori ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia;
che il rimettente rileva come la norma impugnata riconosca sulle somme dovute e non pagate entro 60 giorni dalla consegna della specifica un tasso di interesse moratorio ben superiore a quello legale ex art. 1224, primo comma, e 1284 del codice civile (che all'epoca delle ordinanze di rimessione era del 5%) poiché "la misura corrente del tasso ufficiale di sconto è del 16,50%"; e come, in tal modo, agli ingegneri ed architetti viene accordata una posizione di vantaggio, non giustificata né dalla natura della prestazione né da quella del credito, rispetto agli altri professionisti e alla generalità dei creditori, in ciò configurandosi l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.
CONSIDERATO che le due ordinanze sollevano la medesima questione, e perciò i due giudizi devono essere riuniti;
che questa Corte ha già dichiarato non fondata identica questione con la sentenza n. 43 del 1989, ritenendo non confrontabili il trattamento riservato ai crediti di determinate categorie professionali e quello riconosciuto alla generalità dei crediti per somme di denaro, attese le peculiarità della tutela delle prestazioni in argomento (v. anche ordinanza n. 229 del 1990 e sentenza n. 1064 del 1988);
che nessun nuovo argomento in contrario risulta dalle ordinanze di rimessione e che, per di più, con l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, attraverso la sostituzione dell'art. 1284 cod. civ., il saggio degli interessi legali è stato elevato al dieci per cento, mentre, di contro, il tasso ufficiale di sconto è da allora fortemente diminuito;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.
Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.