SENTENZA N.43
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma quarto, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra il Comune di Buttigliera Alta e Cantone Corrado, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1 a Serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio promosso davanti alla Corte d'appello di Torino dal Comune di Buttigliera Alta nei confronti dell'architetto Corrado Cantone, l'appellato richiedeva gli interessi sulle somme liquidate in primo grado a titolo di onorari per prestazioni professionali, nella misura prevista dall'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143.
La Corte d'appello, ritenutane la rilevanza ai fini della decisione, sollevava, su eccezione dell'appellante, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, recante "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti", "nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute agli ingegneri, architetti e geometri per le loro prestazioni professionali siano corrisposti interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia".
2. - Non è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.- La Corte d'appello di Torino denuncia l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, recante .
La disposizione, nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute e non pagate - a titolo di compenso per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti - dopo il sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, decorrono gli interessi ragguagliati al tasso di sconto fissato dalla Banca d'Italia violerebbe, secondo la succinta motivazione dell'ordinanza di rimessione, il generale principio di eguaglianza, per l'ingiustificato trattamento di favore riservato ad ingegneri ed architetti rispetto ad altre categorie di creditori.
2. - La questione é da ritenere non fondata se riferita al trattamento di favore praticato agli ingegneri ed architetti rispetto ad ogni altra categoria di creditori.
Questa Corte, con sentenza n. 1064 del 1988, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sotto tale profilo, in riferimento allo stesso art. 3 - oltre che all'art. 35 Cost.-, della norma racchiusa in disposizione coeva a quella denunciata e di identico tenore (art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144, dettata in tema di interessi sui crediti per prestazioni professionali dei geometri.
Ha premesso che nel confronto tra il credito di una categoria professionale e la generalità dei crediti di somme di denaro - sui quali la misura degli interessi moratori e fissata dagli artt. 1224 e 1284 codice civile nella misura del cinque per cento - l'ordinamento riconosce, sotto diversi profili, rilevanza alla natura o alla causa del credito, sicché l'attribuzione di un trattamento privilegiato ad un credito potrebbe porsi in contrasto con il principio di eguaglianza solo qualora non fosse razionalmente giustificata da una reale differenza tra ipotesi difformemente regolate.
E' ha rilevato che, nella fattispecie, é evidente la reale differenza delle situazioni che sono, rispettivamente, alla base dei crediti relativi a compensi per prestazioni professionali e della generalità dei crediti.
Stante l’evidente analogia fra le due questioni sotto questo primo profilo, le ragioni allora adottate valgono al fine di risolvere nello stesso senso la questione ora posta in relazione al detto primo profilo.
3. - La questione deve ritenersi parimenti non fondata se riferita al trattamento di favore riservato ad ingegneri ed architetti rispetto ad altre categorie professionali.
Con la sentenza n. 1064 del 1988, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, sotto questo secondo profilo di violazione del principio di eguaglianza, della norma di cui al suindicato art. 15 della legge n. 144 del 1949.
Ha premesso che, per aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del princìpio di eguaglianza, è necessario che il tertium comparationis risponda a un princìpio o ad una regola generale, rispetto ai quali la disciplina denunciata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio. Vale a dire, nel caso concreto, che nell'ordinamento sia rinvenibile una disciplina di carattere generale volta ad attribuire ai professionisti diversi dai geometri un trattamento non privilegiato in ordine ai crediti per danni da ritardato pagamento dei compensi professionali, disciplina rispetto alla quale quella dettata per i geometri costituisca un isolato, ingiustificato privilegio.
E ha rilevato che nel nostro ordinamento, mentre "non è sancito un trattamento uniforme relativamente ai crediti in parola, in ogni caso è addirittura previsto per più categorie di liberi professionisti diverse dalla categoria dei geometri, relativamente ai crediti stessi, un trattamento privilegiato analogo a quello fatto alla detta categoria. Al riguardo può rilevarsi che, per gli ingegneri ed architetti, la legge 2 marzo 1949, n. 143, dispone, all'art. 9, ultimo comma, che, come per i compensi dei geometri, "sulle somme dovute e non pagate decorrono" "gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia"; per gli avvocati e procuratori la tariffa in materia stragiudiziale fissata con d.m. 22 giugno 1982 prevede, all'ultimo capoverso, che "in caso di mancato integrale pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria come stabilito dalla legge n. 533 del 1973"; per i dottori commercialisti, il d.P.R. 22 ottobre 1973, n. 936, all'art. 3, comma terzo, aggiunto con d.P.R. 30 giugno 1987, n. 309, riconosce su indennità e onorari del professionista "oltre agli interessi di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533".
Stante l'analogia fra le due questioni sotto questo secondo profilo, le ragioni allora adottate valgono al fine di decidere nello stesso senso la questione ora posta anche in relazione al detto secondo profilo.
La questione va pertanto dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), sollevata dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/89.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 14/02/89.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE