ORDINANZA N. 345
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima), promossi con ordinanze emesse:
1) il 5 marzo 1996 dal Pretore di Brindisi nel procedimento civile vertente tra S.U.L.T.A. ed altra e SEAP s.p.a., iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;
2) il 12 febbraio 1996 dal Pretore di Latina sul ricorso proposto da F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. contro la STANDA s.p.a., iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di costituzione della F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. e della STANDA s.p.a. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni.
RITENUTO che, nel corso di un procedimento promosso, ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dal Sindacato Unitario dei Lavoratori del Trasporto Aereo (SULTA) e dalla Confederazione Unitaria di Base (CUB) contro la SEAP S.p.A., per denunciare come antisindacale il rifiuto di riconoscimento della rappresentanza sindacale aziendale costituita nell'ambito delle associazioni ricorrenti, il Pretore di Brindisi, con ordinanza del 5 marzo 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge citata n.300 del 1970, nella parte in cui limita il riconoscimento delle rappresentanze aziendali, ai fini delle tutele e agevolazioni previste nel titolo III della legge medesima, alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi;
che, ad avviso del giudice rimettente, il testo oggi vigente della norma impugnata viola il principio di eguaglianza perchè consente comportamenti discriminatori del datore di lavoro nei confronti dei sindacati rappresentati nell'azienda fino "alla possibile negazione della cittadinanza aziendale a rappresentanze con forte seguito, ma considerate scomode";
che sarebbe violato altresì il principio della libertà sindacale perchè "il sindacato può subire in sede di trattativa per la stipula di contratti o accordi collettivi un condizionamento della propria autonomia, ... Non può, invero, considerarsi libera una organizzazione sindacale che si trovi di fronte alla scelta tra la firma di un contratto ritenuto non rispondente agli interessi dei suoi aderenti, con il vantaggio di acquisire i diritti e le prerogative di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori, e il rifiuto di firmare un siffatto contratto, rinunziando però a tali diritti";
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che analoga questione, in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione, e' stata sollevata dal Pretore di Latina, con ordinanza del 12 febbraio 1996, nel procedimento promosso, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, dalla FLAICA Uniti (Federazione Lavoratori Agro-Industria-Commercio e Affini Uniti), aderente alla Confederazione Unitaria di Base (CUB), contro la S.p.A. STANDA;
che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 19 della legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla consultazione referendaria, viola i princìpi di eguaglianza e di libertà sindacale perchè, da un lato, "introduce una ingiustificata discriminazione che privilegia soggetti meno meritevoli di tutela", consentendo il riconoscimento di rappresentanze aziendali di organizzazioni sindacali "prive di qualunque rappresentatività alla sola condizione di stipulare un contratto", dall'altro, perchè priva il sindacato dell'autonomia del proprio riconoscimento";
che e' ritenuto violato anche l'art. 2 Cost., "atteso che il sindacato viene indotto a sottoscrivere accordi che possono non avere il fine di perseguire gli interessi dei rappresentati, ma piuttosto quello di ritagliarsi, con i diritti di cui al titolo III dello statuto, una porzione di potere";
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si e' costituita l'associazione sindacale ricorrente, senza peraltro depositare memoria, ne' formulare conclusioni;
che si e' pure costituita la S.p.A. STANDA chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, con riguardo al richiamo dell'art. 2 Cost., la società costituita obietta che questa norma, nel riconoscere i diritti del singolo nelle formazioni sociali, al più può riferirsi alla garanzia della libertà sindacale, peraltro specificamente sancita dall'art. 39, non alla normazione di sostegno del sindacato nei luoghi di lavoro, delimitata dalla norma denunziata, la quale, anche nella nuova versione, "e' sempre attuazione del principio pluralistico, come di quelli solidaristico e personalistico, secondo i criteri selettivi del legislatore";
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
CONSIDERATO che i giudizi introdotti dalle due ordinanze, avendo per oggetto questioni analoghe, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., la questione e' già stata portata dai Pretori di Milano e di Latina all'esame di questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 244 del 1996;
che palesemente inconsistente e' il nuovo argomento, sopra riferito, addotto dalla prima ordinanza a sostegno della pretesa violazione dell'art. 39 Cost. La tutela costituzionale dell'autonomia collettiva garantisce la libertà di decisione del sindacato in ordine alla stipulazione di un contratto collettivo con un certo contenuto, e dunque garantisce il sindacato contro comportamenti dell'altra parte o di terzi, in particolare del potere politico, diretti a interferire nel processo di formazione della sua volontà, turbandone la libera esplicazione. Non di questo tipo e' l'incidenza che sulle scelte del sindacato può avere la considerazione dell'effetto legale, esterno al contenuto del regolamento negoziale, collegato dall'art. 19 alla sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva: l'alternativa prospettata dal Pretore di Brindisi può bensì in qualche misura condizionare il sindacato, ma non viziandone la determinazione volitiva, bensì come fattore del calcolo costi-benefici che esso, come ogni contraente, deve compiere per valutare la convenienza di stipulare o no il contratto a quelle condizioni;
che parimenti infondato e' l'argomento con cui la seconda ordinanza evoca il parametro dell'art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell'individuo non solo nei confronti dei poteri pubblici, ma anche nei confronti delle autorità private preposte al governo delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Un sindacato, quale quello ipotizzato dal Pretore di Latina, disposto a sottoscrivere un cattivo contratto per i suoi rappresentati pur di ritagliarsi una porzione di potere in azienda, non lede alcun diritto inviolabile dei suoi iscritti, ma semplicemente non tutela come dovrebbe i loro interessi configurandosi o come un sindacato sfuggito al controllo degli associati, cioé non più rispettoso del precetto costituzionale di democraticità interna, o, al limite, come un sindacato di comodo vietato dall'art. 16 dello statuto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione, dai Pretori di Brindisi e di Latina con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/10/96.
Mauro FERRI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 18/10/96.