ORDINANZA N.338
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Pannella Giacinto, detto Marco, Bernardini Rita, Cicciomessere Roberto, rappresentanti del comitato promotore del referendum in materia di finanziamento pubblico dei partiti -- ammesso con la sentenza n. 30 del 1993 della Corte costituzionale -- nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a seguito della delibera del 1° agosto 1996 di approvazione, da parte della I^ Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, della proposta di legge recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici"; depositato il 28 agosto 1996 ed iscritto al n. 65 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1996 il Giudice relatore Mauro Ferri.
RITENUTO che i rappresentanti del Comitato promotore del referendum abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici, svoltosi il 18 aprile 1993, hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in relazione all'atto di approvazione del 1° agosto 1996, da parte della prima Commissione permanente del Senato in sede deliberante, della proposta di legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici";
che, con atto depositato il 28 settembre 1996, i medesimi rappresentanti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
che la Corte e' stata convocata in camera di consiglio per deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n.87, e 26 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
CONSIDERATO che la rinuncia, in questa fase, determina la necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l'estinzione del processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/09/96.
Mauro FERRI, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 08/10/96.