Sentenza n. 30 del 1993

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SENTENZA N. 30

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della Legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", così come modificati e integrati dalla Legge 16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla Legge 2 maggio 1974, n. 195"; dall'articolo 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 3 della Legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90%) della Legge 18 novembre 1981, n. 659: "Modifiche ed integrazioni alla Legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"?, iscritto al n. 45 del Registro Referendum.

 

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

 

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

 

Ritenuto in fatto

 

1.- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare, presentata da 11 cittadini elettori il 27 settembre 1991, diretta all'abrogazione di talune norme della legge n. 195 del 1974 sul finanziamento pubblico dei partiti politici.

 

Il quesito è formulato nel modo seguente: "Volete voi che siano abrogati gli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n.195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", così come modificati e integrati: dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195"; dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'art.3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90 per cento) della legge 18 novembre 1981, n. 659: "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"? 2.- Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.

 

3.- Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente della Corte costituzionale ha convocato la Corte in camera di consiglio per il giorno 13 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per deliberare sulla ammissibilità della richiesta referendaria secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

 

Considerato in diritto

 

1.- Questa Corte deve accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta di referendum oggetto di esame. A tal fine si deve stabilire se ricorrano i limiti espressamente previsti dall'art.75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di consultazioni referendarie abrogative ed accertare, altresì, se la struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza, univocità ed omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di ammissibilità delle domande referendarie.

 

2. - Il quesito referendario è diretto alla abrogazione delle norme che prevedono l'erogazione di contributi pubblici ai gruppi parlamentari per l'esplicazione dei loro compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti, nonchè le modalità di distribuzione di detti contributi da parte dei presidenti delle camere, le attribuzioni in materia dei presidenti dei gruppi parlamentari e la decorrenza del beneficio.

 

Vengono altresì sottoposte a referendum le successive modifiche delle norme, secondo la formulazione del quesito.

 

3. - L'iniziativa referendaria è da ritenersi ammissibile sotto tutti i profili. Non si ravvisa, difatti, alcuna delle cause ostative previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo (cfr.in proposito la sent. n. 16 del 1978). In particolare sussistono i requisiti della chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito in quanto le disposizioni oggetto del referendum, obiettivamente considerate nella loro struttura e finalità, contengono effettivamente quel principio la cui eliminazione o permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.

 

Inoltre si deve ricordare che analoga iniziativa referendaria, riguardante la legge n. 195 del 1974, nel suo complesso, fu già dichiarata ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1978 cit., ma non superò il vaglio degli elettori per non essere stato raggiunto, in occasione delle consultazioni referendarie, il quorum previsto dalla legge.

 

Da tale consultazione sono trascorsi oltre cinque anni e pertanto, anche sotto questo profilo, sussistono le condizioni prescritte (art. 38 della legge n. 352 del 1970).

 

Va poi precisato che l'attuale iniziativa differisce da quella precedente, avendo un oggetto limitato ai soli art. 3 e 9 della legge n. 195 del 1974 e successive modifiche ed integrazioni, il che non incide sulla chiarezza, univocità e omogeneità del quesito, sia perchè le restanti norme della legge hanno autonoma funzione, sia perchè risulta evidente che alcuni residui riferimenti ai gruppi parlamentari, in essa contenuti, sono del tutto marginali rispetto alla specificità del quesito ed assolutamente inidonei ad influire in alcun modo sul la comprensibilità della richiesta, essendo ben chiaro all'elettore che egli viene chiamato ad abrogare le norme che prevedono il contributo pubblico annuale ai gruppi parlamentari e, per il loro tramite, ai relativi partiti.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974 n.195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978 n. 11 (Modifiche alla legge 2 maggio 1974 n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall'art. 3, commi 1 e 6 della legge 19 novembre 1991 n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974 n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), dichiarata legittima, con ordinanza del 15 dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

 

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/01/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 04/02/93.