Sentenza n. 335 del 1996

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SENTENZA N. 335

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, comma 7,1. 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento di prevenzione nei confronti di Migliore Luigi, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49., 1° serie spec., dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

 

1. Nel corso di un giudizio per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di persona pericolosa, instaurato a norma della legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza del 6 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 49 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter, comma 7, l. n. 575 del 1965 cit., nella parte in cui non prevede che, oltre che nei casi di assenza, o di residenza o dimora all'estero, anche nel caso di morte della persona proposta il procedimento di prevenzione possa essere iniziato o proseguito ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni che si ritengono frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego.

2. Nell'ordinanza di rinvio si riferisce che nel giudizio a quo, dopo l'avvio del procedimento, in base alla richiesta dei procuratore della Repubblica competente, il Tribunale - previo svolgimento di indagini ex art. 2-ter, primo comma i cit. - aveva disposto il sequestro di alcuni beni che risultavanci nella effettiva disponibilità del proposto, pur se formalmente intestati a terzi (familiari). In sede di esecuzione del provvedimento di sequestro, peraltro, si era accertato che l'interessato era nel frattempo deceduto, per morte violenta; il Tribunale procedente aveva quindi sospeso l'esecuzione del provvedimento cautelare patrimoniale. Di qui la proposizione della questione di costituzionalità, rilevante perchè pregiudiziale all'ulteriore iter del procedimento: solo nell'ipotesi di accoglimento, osserva il giudice rimettente, il procedimento di prevenzione potrebbe proseguire con l'esecuzione del sequestro, e poi essere definito, con la confisca o con la restituzione dei beni; in caso contrario, allo stato della disciplina positiva, esso dovrebbe concludersi immediatamente.

3. Il Tribunale rileva in primo luogo che la precedente pronuncia resa dalla Corte costituzionale su questione analoga (ord. n. 721 del 1988) era intervenuta su un tessuto normativo diverso da quello applicabile al caso (perchè precedente la stessa disposizione impugnata dell'art. 9-ter, comma 7, introdotta solo con la legge 19 marzo 1990 n. 55).

Il rimettente muove quindi dalla ricognizione della generale interdipendenza tra le misure personali e quelle patrimoniali, nel senso che queste presuppongono quelle; sia in base alla disciplina positiva che secondo la giurisprudenza, infatti, il sequestro può intervenire solo nell'ambito di un procedimento già avviato per l'applicazione della misura personale, e la confisca richiede l'applicazione di quest'ultima. Questa configurazione generale del sistema delle misure patrimoniali é del resto confermata dalla stessa Corte costituzionale, che - nella sentenza n. 465 del 1993 - ha sostanzialmente affermato, anche se in una fattispecie particolare, l'esigenza che la misura personale preceda quella reale.

Ma se indubbiamente esiste questo nesso in via di principio, esistono pure - osserva il Tribunale - significative eccezioni, in base alle quali é prevista la possibilità dì applicare una misura preventiva patrimoniale senza doversi applicare ovvero eseguire una misura di carattere personale.

Così é, in primo luogo, proprio in base all'impugnato comma 7 dell'art. 2-ter l. n. 575 del 1965, introdotto dall'art. 2 l. n. 55 del 1990, che consente di instaurare o proseguire il procedimento, ai soli fini dell'applicazione della misura patrimoniale, nei confronti di chi risulti " assente, residente o dimorante all'estero ", e dunque verso soggetti passibili di astratta irrogazione, ma non di concreta esecuzione, della misura preventiva. Così é, analogamente, per il successivo comma 8 dell'art. 2-ter, relativo al caso in cui la persona sia sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata e pertanto non possa essere soggetta all'applicazione della misura personale. Così avviene, ancora, in base all'art. 14 l. n. 55 del 1990, che consente l'adozione di provvedimenti cautelari e ablativi nei confronti degli indiziati di appartenenza alle associazioni dedite al traffico di stupefacenti, e che sembra permettere, ad avviso del Tribunale, di prescindere dall'esistenza di un provvedimento preventivo personale. Analoga scissione tra misura personale e misura patrimoniale, infine, é contenuta negli artt. 3-quater e 3-quinquies l. n. 575 del 1965, introdotti dal decreto-legge n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992, che consentono indagini e provvedimenti patrimoniali in relazione a beni che " agevolino " l'attività della persona nei cui riguardi sia proposta o applicata una misura preventiva personale; in questa ipotesi, le misure reali ricadono su beni di persone terze, senza il consueto collegamento in termini di disponibilità del bene da parte del proposto.

D'altra parte, osserva il rimettente, anche nei procedimenti c.d. atipici, regolati dai commi 7 e 8 dell'art. 9.-ter impugnato, la mancata applicazione della misura personale non esclude il rilievo del presupposto generale dell'accertamento della pericolosità soggettiva della persona, accertamento che viene effettuato pur sempre dal giudice, anche se incidenter tantum: ciò che il legislatore ha voluto evitare, in definitiva, é che la pratica impossibilità di applicare concretamente una misura di prevenzione personale a causa di vicende estranee al relativo procedimento, come appunto l'assenza o l'allontanamento all'estero del proposto, possa avere effetti paralizzanti sull'iter applicativo della misura patrimoniale, di cui permangono le condizioni legittimanti.

Nel raffronto con l'anzidetta disciplina, pertanto, l'ordinanza di rinvio delinea un primo profilo di censura, riferito all'art. 3 Cost.: come nelle ipotesi richiamate, anche nel caso di morte della persona si verifica una identica situazione di interruzione del nesso fra la persona stessa e la misura patrimoniale che dovrebbe sottostare alla medesima regolamentazione, perchè anche in tale evenienza i beni suscettibili di confisca sono " connotati dal vizio genetico della illecita provenienza e ... non possono essere lasciati circolare sulla base del solo presupposto della impossibilità di poterne ulteriormente godere per il proposto deceduto ".

La disciplina impugnata, viceversa, viene a creare ingiustificate disparità di trattamento nell'ambito dei soggetti terzi, intestatari fittizi dei beni che sono in realtà disponibili dall'interessato: terzi, come nella specie, che si " avvantaggiano " della morte del proposto, rispetto a quelli intestatari dei beni del soggetto assente o all , estero, che rimangono esposti alla possibilità di ablazione.

Ulteriori disparità sono poi ipotizzabili all'interno della stessa categoria dei terzi nell'ambito del medesimo procedimento, a seconda del momento in cui intervengono i provvedimenti patrimoniali preventivi rispetto al decesso del proposto; nonchè tra gli eredi di quest'ultimo, che acquistano la titolarità dei beni se la morte interviene prima della confisca, mentre ne sono privati in caso contrario.

Tutte le anzidette differenziazioni risultano, in sostanza, irragionevoli, alla luce della finalità ultima delle misure preventive patrimoniali, volte a eliminare dalla circolazione economica i beni che siano provento diretto o indiretto di attività illegali.

4. Alla notazione che precede si collega una seconda censura, riferita al parametro dell'art. 42 Cost.

La funzione sociale della proprietà privata richiede, secondo la prospettazione del Tribunale, che la relativa tutela costituzionale venga meno quando si tratta di beni di provenienza illegale, anche quando questi beni pervengano nella disponibilità di soggetti terzi, non interessati al procedimento di prevenzione.

In altri termini, la garanzia della proprietà in tanto varrebbe in quanto possa assolvere la propria funzione sociale che consiste nella sua capacità di favorire e incrementare lo sviluppo di altri diritti costituzionalmente protetti. Ma se ciò non avv ene, e se anzi si verifica la " mortificazione " di quella funzione, il diritto di proprietà diviene antisociale e ne viene meno la ragione di tutela, una valutazione, questa, rispetto alla quale risulta ininfluente la circostanza della esistenza in vita dell'interessato, proprio perchè si tratta di una antisocialità che segue il bene. E tra i beni e gli interessi, costituzionalmente rilevanti, da valutare nell'ambito della tutela della proprietà, vi sono le esigenze di garanzia dell'iniziativa privata, il cui libero ed equilibrato esercizio viene alterato da fattori estranei elle ne inquinano le condizioni di funzionamento; vi sono, inoltre, i profili della solidarietà sociale ed economica, che trovano concretizzazione attraverso lo svolgimento di attività lavorative legali, mentre le acquisizioni illecite, se non contrastate, incrementano i vincoli intimidatori e rendono " allettante " l'attività illegale finalizzata al profitto

5. Infine, il Tribunale individua un profilo di contrasto anche con l'art. 112 della Costituzione, ravvisando nella disciplina impugnata un ingiustificato impedimento all'" azione di prevenzione ", che, pur distinta da quella penale in senso stretto, segue le regole di giurisdizionalizzazione proprie del processo penale; una vicenda come la morte del proposto non dovrebbe dunque avere alcuna efficacia interruttiva del procedimento, relativamente alle misure patrimoniali.

6. E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, sul rilievo dell'analogia della questione rispetto a quella già decisa con l'ordinanza n. 721 del 1988. Come allora, il giudice a quo mira oggi a una pronuncia additiva che estenda la confisca di prevenzione a ipotesi attualmente non previste; un intervento, questo, di carattere normativo in ambito sanzionatorio, o comunque limitativo di diritti, che, per costante giurisprudenza della Corte, travalica i limiti del sindacato di costituzionalità.

Il rilievo, conclude l'Avvocatura, é risolutivo, e non valgono a superarlo le argomentazioni del remittente incentrate sulle limitate novità introdotte dal legislatore con i commi settimo e ottavo dell'art. 2-ter impugnato.

Considerato in diritto

 

1. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere sottopone al controllo di costituzionalità l'art. 2-ter, comma 7, l. 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non prevede che, oltre che nei casi di assenza, di residenza o dimora all'estero, anche nel caso di morte (Iella persona interessata, il procedimento di prevenzione possa essere iniziato o proseguito al soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca dei beni che si ritengono essere frutto di attività illecite o costituirne il reimpiego.

Tale mancata previsione, ad avviso dei giudice rimettente, darebbe luogo a un'omissione incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 42 e 112 Cost.: dell'art. 3, in quanto la norma impugnata, non consentendo l'applicazione delle misure patrimoniali di prevenzione quando il soggetto interessato sia defunto, introdurrebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di assenza, di residenza o dimora all'estero, nonchè rispetto ad altre ipotesi - che il rimettente individua in quelle previste dall'art. 2-ter, comma 8, e dagli artt. 3-quater e 3-quinquies della stessa legge n. 575 del 1965, nonchè dall'art. 14 l. 19 marzo 1990 n. 55 - nelle quali l'irrogazione delle misure patrimoniali prescinde dalla previa irrogazione della misura personale di prevenzione; dell'art. 42 con riferimento in particolare alla " funzione sociale " della proprietà in esso prevista, in quanto l'impossibilità di sottoporre a sequestro e confisca i beni del sospettato che sia defunto consentirebbe il commercio di beni che il legislatore considera " antisociali ", avendo una provenienza che si sospetta illecita; dell'art. 112, in quanto la denunciata omissione legislativa violerebbe l'obbligo di esercitare l'azione penale, obbligo sotto il quale ricadrebbe l'impulso nel procedimento di prevenzione.

2. La questione, analoga a quella affrontata da questa Corte nell'ordinanza n. 721 del 1988, é inammissibile, conformemente a quanto allora deciso.

2. 1. Nel vigente sistema (Iella legislazione di prevenzione anti-mafia, come é riconosciuto dal giudice rimettente, l'adozione di misure di ordine patrimoniale - il sequestro e la confisca - accede normalmente all'applicazione delle misure di ordine personale, secondo una scelta del legislatore che questa Corte ha ritenuto non priva di ragionevolezza (sent. n. 465 del 1993).

Il sequestro é disposto con decreto motivato, anche d'ufficio, dal tribunale e riguarda i beni nella disponibilità diretta o indiretta della persona nei cui confronti é iniziato il procedimento per l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 l. 27 dicembre 1956 n. 1432 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), beni i quali risultino di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta o che, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego (art. 2-ter, comma 2, l. n. 575 del 1965). La confisca riguarda i medesimi beni così sottoposti a sequestro e, a meno che non ne sia dimostrata la legittima provenienza, é disposta dal tribunale con l'applicazione della misura personale di prevenzione (art. 2-ter, comma 3, l. n. 575 del 1965). Il sequestro segue così all'apertura del procedimento (li prevenzione; la confisca, a sua volta, segue al sequestro e presuppone l'adozione della misura di prevenzione personale. Entrambi i provvedimento possono essere disposti anche in un secondo momento, purchè entro determinati limiti (prima della cessazione della misura personale di prevenzione, ovvero, la sola confisca, entro un anno, prorogabile di un altro anno, dalla data del sequestro: art. 2-ter, commi 3 e 6, l. n. 575 del 1965, coordinati come indicato nella sentenza n. 465 del 1993 di questa Corte).

Dal sistema legislativo vigente risulta dunque, come principio, che le misure di ordine patrimoniale non hanno la loro ragion d'essere esclusivamente nei caratteri dei beni che colpiscono. Esse sono rivolte non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, sono nella disponibilità di persone socialmente pericolose, in quanto sospette (li appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad altre alle prime equiparate (art. 2-ter, commi 2 e 4, l. n. 575 del 1965). La pericolosità del bene, per così dire, é considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre.

A ciò é da aggiungere, peraltro, una differenza tra il sequestro e la confisca, quanto alle conseguenze. Indipendentemente dai problemi di natura classificatoria, é evidente che la confisca, pur inserendosi in un procedimento di prevenzione, presenta caratteri che vanno al di là di quelli propri dei sequestro, " misura " definita da questa Corte (sent. n. 465 del 1993) " di ordine cautelare ", inerente alla pericolosità di un soggetto e destinata a venir meno cessando, con la pericolosità, le ragioni della cautela (si veda l'art. 2-ter, comma 4, l. n. 575 del 1965). La confisca, invece, comporta conseguenze ablatorie definitive (art. 2-nonies l. n. 575 del 1965) e si distacca perciò dalla contingente premessa che giustifica tanto il sequestro quanto tutte le altre misure di carattere preventivo, valide " allo stato ", cioé subordinatamente al permanere - oltre che degli altri presupposti - della pericolosità del soggetto. La ratio della confisca comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al " circuito economico " di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo.

Ed é proprio su questa differenza che si basa quella recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S. U. penali, 17 luglio 1996 n. 18) che, in relazione alla confisca ma non al sequestro, ha affermato come " punto di diritto " la non-caducazione della misura già disposta per effetto del decesso del soggetto prima della definitività del relativo provvedimento, sempre che i presupposti di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di pericolosità del soggetto, dall'altro, siano già stati definitivamente accertati. Ciò si spiega per l'appunto perchè la ratio della confisca, a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso.

2.2. E' vero peraltro che, eccezionalmente, l'anzidetto nesso di presupposizione tra le misure personali e quelle patrimoniali manca o é attenuato.

Ciò avviene, come ricordato nell'ordinanza del giudice rimettente, in alcune ipotesi inserite successivamente nel corpo della legge n. 575 del 1965. L'impugnato art. 2-ter, comma 7, l. n. 575, introdotto dall'art. 2 l. 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), consente di instaurare o proseguire il procedimento nei confronti (li persona assente, residente o dimorante all'estero, alla quale " potrebbe applicarsi " la misura di prevenzione personale, " ai soli finì dell'applicazione dei provvedimento " patrimoniali di sequestro e confisca. Il comma 8 del medesimo articolo (introdotto anch'esso dall'art. 2 l. 19 marzo 1990 n. 55) estende la medesima possibilità nei confronti dei beni di persona già sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Il nesso tra la misura personale e quella patrimoniale é ulteriormente allentato negli artt. 3-quater e 3-quinquies l. n. 575 del 1965 (introdotti dall'art. 24 d.l. 8 giugno 1962 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356), i quali, per potenziare la difesa contro i fenomeni di ingresso nell'attività economica e di strumentalizzazione della stessa da parte della criminalità di tipo mafioso, prevedono la possibilità di sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni e poi eventualmente la loro confisca anche in ipotesi in cui i beni sottoposti alla misura non siano nella disponibilità di persone pericolose ma vengano impiegati per agevolarne l'attività.

E, infine, nelle anzidette ipotesi di superamento del nesso tra misura personale e misura reale il giudice rimettente include secondo una ricostruzione interpretativa, formulata dubitativamente la previsione dell'art. 14 l. n. 55 del 1990, che prevede l'applicazione delle " misure di prevenzione di carattere patrimoniale " relativamente a beni riferibili a soggetti " indiziati " di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, ad organizzazioni equiparate a norma dell'art. 14 l. n. 575 del 1965, o ad associazioni operanti nel traffico degli stupefacenti, ovvero riferibili a soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuosa (art. 1, comma 1, nn. 1 e 2, l. n. 1423 del 1956), quando si ritenga che i proventi derivino da un'attività prevista dagli artt. 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter e. p., o da attività di contrabbando.

Da questo quadro risulta che, fermo restando come ipotesi normale il collegamento tra la misura patrimoniale e quella personale, in alcuni casi quest'ultima può mancare. Ma ciò non significa - contrariamente all'assunto del giudice rimettente, il quale trae spunto dalle norme richiamate per sostenere l'avvenuta rottura dei nesso tra misure patrimoniali e quelle di prevenzione personale e quindi la novità della presente questione rispetto a quella già decisa nel senso dell'inammissibilità con la citata ordinanza n. 721 del 1988 - che il sequestro e la confisca si siano resi indipendenti dall'esistenza di individuate persone pericolose, a vantaggio delle quali i beni colpiti potrebbero, direttamente o indirettamente, essere impiegati.

Nel caso dell'assenza e della residenza o della dimora all'estero, la pronuncia della misura patrimoniale presuppone comunque una valutazione di pericolosità della persona, come si ricava dal sistema, é affermato dalla giurisprudenza ed é riconosciuto dallo stesso giudice rimettente. In altri casi, la misura di prevenzione personale é, per così dire, resa superflua o assorbita da altre misure già in atto, come le misure di sicurezza, che presuppongono anch'esse una valutazione di pericolosità della persona' In altri ancora, la pericolosità viene dalla legge desunta dall'esistenza di indizi di situazioni personali, anche penalmente rilevanti, di particolare gravità. E, infine, vi sono ipotesi in cui la rilevanza della pericolosità soggettiva é non abolita ma, per così dire, spostata da chi ha la disponibilità economica dei beni a chi dal loro impiego viene avvantaggiato nella propria attività criminosa.

Da tutto ciò si trae conferma del fatto che, pur in presenza di un allargamento del campo di applicazione dello strumento di prevenzione nei confronti della criminalità economica di matrice mafioso o equiparata allargamento che, in alcune limitate ipotesi, ha fatto venir meno la necessaria concorrenza tra il procedimento o il provvedimento di prevenzione personale e il provvedimento patrimoniale -, il legislatore é rimasto comunque fermo nel richiedere, per l'emanazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, un collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla stregua della legislazione dettata per contrastare la criminalità mafiosa e quella a questa equiparata.

3.1. In tale quadro, pur indubbiamente caratterizzato da, una tendenza a rendere in taluni casi autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale, la pronuncia d'incostituzionalità prospettata dal giudice rimettente, rivolta a integrare le previsioni dell'art. 2-ter, comma 7, l. n. 575 del 1965, aggiungendo il decesso della persona sospettata alle ragioni che già oggi consentono di separare le misure patrimoniali da quelle personali e quindi di disporre le prime in assenza delle altre, non rappresenterebbe una semplice nazionalizzazione del sistema, rispetto alle linee che già oggi lo caratterizzano, operazione che possa essere condotta alla stregua dell'invocato art. 3 Cost. e del principio di razionalità che da tale articolo deriva. Rappresenterebbe invece una vera e propria scelta innovativo di politica criminale - conforme a quella in effetti a suo tempo prospettata, ma senza esito, nella sede parlamentare, durante i lavori preparatori della legge n. 55 del 1990 (Camera dei deputati, X legislatura, II commissione, seduta del 20 settembre 1989) - che non solo presupporrebbe l'autonomia dei due tipi di provvedimenti ma travolgerebbe anche il principio, finora sempre tenuto fermo dal legislatore, che l'adottabilità di misure patrimoniali consegue all'esistenza di un rapporto tra beni colpiti e soggetti pericolosi in grado di disporre di essi o di essere avvantaggiati dal loro impiego, soggetti ai quali quindi, secondo l'espressione della disposizione impugnata, " potrebbe applicarsi " la misura di Prevenzione personale, ciò che, con ogni evidenza, alla persona defunta " non potrebbe ".

La pronuncia richiesta a questa Corte dal giudice rimettente non si collocherebbe dunque all'interno del sistema legislativo vigente al fine di nazionalizzarne gli elementi costitutivi alla luce dell'art. 3 Cost., ma rappresenterebbe un'innovazione conseguente la una scelta di politica criminale la quale, in quanto tale, non rientra nei poteri de giudice di costituzionalità delle leggi.

L'estraneità al sistema legislativo vigente del risultato normativa cui mira il giudice rimettente rende dunque tuttora attuale la ragione di inammissibilità fatta valere nell'ordinanza n. 721 del 1988 di questa Corte. L'affermazione, in essa contenuta, che un " un intervento di produzione normativa " quale quello ipotizzato allora come ora, " in particolare in materia sanzionatoria o, quanto meno, 'limitativa di diritti, compete esclusivamente al legislatore e, pertanto, esorbita dai poteri di questa Corte " sta per l'appunto a significare che la politica criminale spetta alla legislazione, mentre al giudizio di costituzionalità delle leggi spetta la garanzia degli inviolabili limiti che la Costituzione predetermina e il legislatore incontra, a salvaguardia dei diritti individuali.'

3.2. Le predette considerazioni sull'estraneità ai poteri della Corte costituzionale della pronuncia a essa richiesta valgono anche rispetto agli altri profili della questione di costituzionalità proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, settimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Gustvao ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996.