Ordinanza n. 329 del 1996

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ORDINANZA N. 329

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1996 dal Tribunale di Ivrea nel procedimento penale a carico di Bruzzese Antonio ed altra, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

RITENUTO che nel corso del procedimento penale a carico di Bruzzese Antonio e Carta Vanda, il Tribunale di Ivrea, accogliendo un'eccezione del difensore degli imputati, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, in caso di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal giudice del dibattimento, gli atti vengano trasmessi direttamente ad altro giudice del dibattimento;

che l'eccezione di incompetenza territoriale era stata precedentemente proposta davanti al giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino e dallo stesso respinta;

che veniva successivamente accolta da quel Tribunale, e gli atti erano trasmessi al Tribunale di Ivrea;

che, in ragione di tale vicenda processuale, gli imputati non avevano potuto avanzare istanza di ammissione al rito abbreviato davanti al giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ivrea, competente per territorio;

che quanto premesso sarebbe conseguenza del sistema previsto dagli artt. 22 e 23 del codice di procedura penale, i quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 1993, devono essere interpretati nel senso che, in caso di incompetenza per territorio pronunciata dal giudice del dibattimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice del dibattimento dichiarato competente e non invece al giudice dell'udienza preliminare o al pubblico ministero presso quest'ultimo;

che tale sistema risulterebbe in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con il diritto di difesa e con il principio del giudice naturale, inteso anche quale giudice competente per territorio, rispettivamente contenuti negli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

che tutto ciò si verificherebbe in quanto l'art. 23 del codice di procedura penale priverebbe l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato dinanzi al giudice competente per territorio, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quegli imputati che hanno visto correttamente instaurato, ab initio, il procedimento davanti al giudice competente per territorio.

CONSIDERATO che questa Corte, con la sentenza n. 70 del 1996 ha deciso una identica questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, quando il giudice del dibattimento abbia dichiarato con sentenza la propria incompetenza per territorio;

che pertanto, venuta meno la norma denunciata, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.