Ordinanza n. 319 del 1996

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ORDINANZA N. 319

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), punto 2) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni corcernenti l'imposta di registro), 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), 1 della tariffa allegata al medesimo d.lgs., nonché 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con ordinanze emesse: 1) il 24 novembre 1995 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova sul ricorso proposto da Zerfin S.p.a. contro l'Ufficio del Registro di Padova, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996; 2) il 10 aprile 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova, sul ricorso proposto da Elite Wood s.r.l. ed altri contro l'Ufficio del Registro di Padova, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che con ordinanza del 24 novembre 1995 la Commissione tributaria di secondo grado di Padova - nel corso del giudizio promosso dalla società Zerfin e Zerbetto, avente ad oggetto l'impugnativa dell'atto con cui l'Ufficio del registro aveva liquidato l'imposta di registro, per trascrizione e catastale, nonché l'INVIM, riferite ad una delibera di aumento di capitale della società suddetta mediante conferimento di immobili - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), punto 2) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, degli artt. 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, dell'art. 1 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo, nonché dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che i conferimenti a società di capitali vengano assoggettati ad aliquota unica non superiore all'1%, così come stabilito dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 luglio 1969, n. 335 concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali;

che la Commissione rimettente muove dal presupposto interpretativo secondo cui la menzionata normativa comunitaria in parte qua non sarebbe suscettibile di diretta applicabilità nell'ordinamento giuridico nazionale;

che però - ritiene ancora la Commissione rimettente - il contenuto precettivo (ancorché non autoapplicativo) della direttiva rileva sotto altro profilo perché la legge di delega ad emanare le disposizioni di riforma del sistema tributario (legge 9 ottobre 1971, n. 825) prevedeva (all'art. 7) che la disciplina dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, dovesse adeguarsi alla citata direttiva comunitaria n. 335 del 1969, onde, non avendo il legislatore delegato dato attuazione alla direttiva, le norme censurate sarebbero affette da vizio di eccesso di delega;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata;

che analoga questione ha sollevato la Commissione tributaria di primo grado di Padova con ordinanza del 10 aprile 1996.

CONSIDERATO che i giudizi possono essere riuniti per identità di oggetto;

che - come già ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 536 del 1995 in un giudizio analogo - "l'esame della prospettata questione di costituzionalità, essendo questa fondata sull'interpretazione della citata direttiva, esige che il contenuto delle norme espresse dalle disposizioni comunitarie sia compiutamente e definitivamente individuato secondo le regole all'uopo dettate da quell'ordinamento";

che spetta ai giudici rimettenti di adire previamente la Corte di giustizia delle Comunità europee;

che quindi ai medesimi giudici vanno restituiti gli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Padova e alla Commissione tributaria di primo grado di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.