ORDINANZA N. 308
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI,Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1996 dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Lorenzini Anna Franca ed altre e INPS iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
RITENUTO che nel corso di un procedimento civile promosso da Lorenzini Anna Franca ed altre nei confronti dell'INPS, il Pretore di Livorno, con ordinanza emessa l'8 gennaio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che alle lavoratrici sia attribuito un accredito di anzianità contributiva fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età o, quantomeno, pari ad anni dieci;
che a parere del giudice a quo le norme impugnate introdurrebbero una irragionevole disparità di trattamento tra le lavoratrici ed i lavoratori del settore siderurgico, nonché, all'interno della stessa categoria di lavoratrici, tra quelle che beneficiano del prepensionamento nel momento attuale e quelle che ne hanno beneficiato prima dell'introduzione della normativa censurata, per le quali la Corte costituzionale, con la sentenza n. 134 del 1991, ha riconosciuto lo stesso trattamento spettante agli uomini;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS, rilevando che identica questione risulta essere stata già decisa con le sentenze nn. 354 del 1994 e 64 del 1996 e rimettendosi, pertanto, alla decisione della Corte.
CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 64 del 1996, ha deciso un'analoga questione di legittimità costituzionale, interpretando l'art. 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nel senso che esso, prevedendo un piano di pensionamento anticipato dei lavoratori siderurgici di età non inferiore a cinquant'anni se uomini ed a quarantasette se donne, attribuisce ai dipendenti medesimi una maggiorazione dell'anzianità contributiva fissata, per entrambi i sessi, nella misura di dieci anni;
che in seguito identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con la ordinanza n. 192 del 1996;
che non essendo stati prospettati ulteriori e nuovi motivi di censura la questione relativa alle lavoratrici del settore siderurgico deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.