ORDINANZA N. 279
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Vizzotto Mario, iscritta al n. 865 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 30 settembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta alle indagini, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, reputando sussistente, in tale ipotesi, un pregiudizio al principio di imparzialità del giudice e richiamando, al riguardo, la sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte, che, in detta prospettiva, ha equiparato la valutazione effettuata in sede cautelare a quella del giudizio di merito.
CONSIDERATO che questa Corte, con ordinanza n. 232 del 1996, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato manifestamente infondata identica questione, osservando, in particolare, che la previsione dell'incompatibilità del giudice è finalizzata ad evitare che possa essere, o apparire, pregiudicata l'attività di "giudizio" (da ultimo, sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato non è ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare, giacché in tale sede il giudice non è chiamato a esprimere valutazioni sul merito dell'accusa ma solo a verificare, in una delibazione di carattere processuale, la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, ciò che non costituisce pertanto attività di "giudizio" inteso come attività finalizzata alla decisione di merito sull'oggetto del processo (ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n. 64 del 1991);
che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli già esaminati, la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 luglio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.