Sentenza n. 64 del 1991

 

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SENTENZA N. 64

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                              Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                              “

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di B. W. ed altro, iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - All'esito di una udienza preliminare nella quale il P.M. aveva sostenuto che le richieste istruttorie delle parti ex art. 422 cod. proc. pen. possono aver ingresso in detta udienza solo se e nei limiti in cui vi sia stata da parte del giudice l'indicazione di temi nuovi o incompleti sui quali si renda necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 29 marzo 1990, una questione di legittimità costituzionale del citato art. 422, in quanto subordina l'iniziativa delle parti a tale "impulso d'ufficio" e non consente alle parti di "anticipare l'eventuale stimolo probatorio" del giudice con richieste di "prova autonoma".

Ad avviso del giudice a quo la disposizione, "intesa in detta maniera riduttiva", violerebbe il diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto impedirebbe al giudice per le indagini preliminari di valutare "l'ammissibilità e conferenza di mezzi di prova autonomamente proposti dalle parti" senza il suo impulso, e quindi la loro concludenza ai fini del raggiungimento dello "stadio dell'evidenza per la sentenza di non luogo a procedere" "o, nel caso contrario, della decisività per il rinvio a giudizio".

In tal modo, detto giudice verrebbe "ad essere inibito nell'accertamento della verità materiale", in quanto vincolato ad emettere "una pronuncia conforme alla mera richiesta" del P.M., "tra l'altro, non di rinvio a giudizio bensì di fissazione dell'udienza preliminare": onde "la eventuale lacunosità della norma", "che verrebbe a ledere quindi il contraddittorio processuale".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, dato che il giudice a quo, pur rigettando la tesi del P.M., mostra di ritenersi vincolato ad essa e sottopone alla Corte un "normale dubbio interpretativo", la cui soluzione è viceversa demandata solo a lui.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona dubita che l'art. 422 del nuovo codice di procedura penale, in quanto prevede che nell'udienza preliminare le parti possano formulare richieste istruttorie solo se (e nei limiti in cui) vi sia stata da parte del giudice l'indicazione di "temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione", violi il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.: e ciò, in quanto la preclusione all'espletamento di prove autonomamente richieste dalle parti ed eventualmente decisive ai fini della pronuncia sul non luogo a procedere o sul rinvio a giudizio impedirebbe l'accertamento della verità materiale e lederebbe il contraddittorio processuale.

2. - L'Avvocatura dello Stato contesta l'ammissibilità di tale questione, dato che, a suo avviso, essa sarebbe formulata in modo da prospettare un mero dubbio interpretativo.

L'eccezione non può essere accolta. Dal testo dell'ordinanza, pur se non sempre felicemente formulata, si desume, invero, inequivocabilmente, che il giudice a quo, pur muovendo al riguardo rilievi critici, parta dal presupposto secondo cui la norma impugnata non consente di ammettere, nell'udienza preliminare, prove proposte dalle parti in modo autonomo, senza cioè che vi sia da parte del giudice la previa indicazione di "temi nuovi o incompleti": e tanto basta ai fini dell'esatta individuazione del thema decidendum.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Nel delineare i caratteri del nuovo sistema processuale, il legislatore ha inteso abolire la funzione inquisitoria del giudice nella fase anteriore al dibattimento ed evitare il riprodursi dell'istruzione, che era connotato essenziale del codice di rito previgente.

L'udienza preliminare è stata perciò congegnata, nel suo regime ordinario, come un procedimento allo stato degli atti (art. 421); ed è solo per evitare le situazioni di stallo decisorio derivanti da incompletezza del materiale informativo offertogli che è stato conferito al giudice il potere di promuovere il "supplemento istruttorio" previsto nell'art. 422, concepito, peraltro, come "un regime eccezionale imperniato su limitate acquisizioni probatorie caratterizzate da una efficacia interna alla fase" (Relazione al progetto preliminare, p. 102).

L'ingresso di tale fase eventuale presuppone dunque, innanzitutto, una valutazione del giudice sugli elementi probatori sottopostigli, e cioè di non essere in grado, in base ad essi, di decidere per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento: ed inoltre, l'indicazione da parte sua di "temi nuovi o incompleti" sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini di tale decisione. Spetterà poi alle parti, in assolvimento dei rispettivi oneri probatori, fornire tali ulteriori elementi, peraltro limitati alla sola produzione di documenti, audizione di testimoni o consulenti tecnici e interrogatorio di persone imputate di reato connesso o collegato. Ma l'ingresso di tali prove sarà ammissibile solo se "ne risulti manifesta la decisività" ai fini del rinvio a giudizio ovvero della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, la quale, a sua volta, è consentita solo nei casi di evidente infondatezza dell'accusa (art. 425).

Non spetta alla Corte valutare, in questa sede, se con tale congegno risulti eccessivamente compressa la funzione di "filtro" rispetto al dibattimento che pur era stata assegnata all'udienza preliminare; certo è che questa non è mai stata concepita come strumento di "accertamento della verità materiale", che è quanto il giudice rimettente nella sostanza lamenta. Essa è invece strutturata come una fase processuale, e non di cognizione piena, dato che si è voluto evitare che una valutazione approfondita del merito dell'imputazione da parte del giudice potesse avere, come per il passato, un'influenza condizionante sulla successiva fase del giudizio (cfr. Relazione, doc. cit.).

La regola di giudizio assegnata al giudice dell'udienza preliminare attiene perciò al rito e non al merito, consiste cioè non in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o assoluzione dell'imputato, ma in un controllo sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero. Ed è coerente a tale regola che spetti al giudice l'individuazione di "temi nuovi o incompleti", il cui acclaramento possa risultare decisivo a tali fini.

Indicazioni e sollecitazioni in tal senso possono certo provenire dalle parti, che potranno svolgerle nel corso della discussione prevista dall'art. 421: e del resto ad esse spetta sempre, e quindi anche nella fase in esame, la facoltà di presentare al giudice memorie e richieste scritte (art. 121, primo comma). Ma altro è constatare ciò, altro è riconoscere - come il giudice a quo pretende - che alle parti possa spettare un autonomo diritto alla prova, che prescinda dalla previa valutazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti e dalla previa indicazione dei temi, nuovi o incompleti, sui quali la prova può essere utilmente prospettata ai fini sopraindicati.

Ciò non comporta violazione del diritto di difesa, essendo insegnamento costante di questa Corte che i modi di esercizio e fruizione di esso possono essere diversamente articolati in relazione alle speciali caratteristiche strutturali dei singoli procedimenti. Nell'ordinaria configurazione del nuovo sistema processuale, il diritto alla prova può esplicarsi pienamente nel dibattimento, dato che sono escluse solo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti (art. 190). Ma poiché nell'udienza preliminare la regola di giudizio è diversa, è logico che il diritto alla prova si atteggi in modi coerenti ad essa e ne risulti conseguentemente limitato.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 29 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.