ORDINANZA N. 255
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1995 dal Tribunale di Bologna nei procedimenti penali riuniti a carico di Abisso Sapienza Silvana ed altri iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
RITENUTO che nel corso del procedimento penale a carico di Abisso Silvana e altri il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento debba rimettere gli atti, anziché al giudice ritenuto competente, al pubblico ministero presso quest'ultimo;
che, ad avviso del collegio rimettente, nel sistema di rito penale il giudice per le indagini preliminari, dopo la chiusura delle stesse, se riconosca la propria incompetenza territoriale, deve dichiararla con sentenza e trasmettere gli atti al giudice competente;
che in tal caso si opererebbe un semplice spostamento dall'uno all'altro giudice del dibattimento, per cui il secondo non potrebbe ripristinare la situazione giuridica violata - e tempestivamente e fondatamente denunciata - ponendo l'imputato nella condizione di farsi giudicare dal suo giudice naturale precostituito per legge, che è il giudice per le indagini preliminari territorialmente competente;
che, in tal modo, si farebbe salvo il decreto che dispone il giudizio pronunciato da un giudice incompetente, con la compressione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, rimanendo priva di sostanziale rilievo - nel sistema vigente - un'eccezione proposta con tempestività e riconosciuta fondata;
che si precluderebbe all'imputato la possibilità di operare le proprie scelte processuali - fra cui la richiesta del giudizio abbreviato - davanti al suo giudice naturale;
che, in occasione dell'accoglimento di analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione alla competenza per materia, questa Corte, con la sentenza n. 76 del 1993, ebbe a dichiarare non fondata la questione attinente alla competenza per territorio con riferimento ai parametri di cui agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione;
che, invece, occorre prendere in considerazione i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 25 della Carta costituzionale;
che la carenza, nel codice, di una declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio pronunciato dal giudice incompetente, con la mancata previsione di un conseguente ritorno del processo davanti a quello competente, determinerebbe una situazione di palese illegittimità costituzionale per l'evidente sottrazione del processo al giudice naturale, la vanificazione del diritto di difesa e la discriminazione, nell'identità di situazioni processuali, rispetto agli imputati in favore dei quali il giudice per le indagini preliminari abbia accolto l'eccezione di incompetenza per materia;
che il sistema del codice consentirebbe il rimedio soltanto ove l'imputato - prospettata nell'udienza preliminare l'eccezione di incompetenza per territorio - si rassegni contraddittoriamente a far richiesta di giudizio abbreviato, cosicché in appello l'eccezione si potrebbe trasformare in motivo di gravame e il giudice di secondo grado potrebbe annullare la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 24 del codice di procedura penale, e trasmettere gli atti al giudice competente per un nuovo giudizio abbreviato;
che in tutti gli altri casi non sarebbe invece prevista alcuna conseguenza per la pronuncia di un giudice incompetente, sebbene l'incompetenza sia stata tempestivamente eccepita e successivamente riconosciuta;
che la norma censurata si rivelerebbe, dunque, costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di incompetenza per territorio, gli atti debbano essere trasmessi - anziché al giudice competente - al pubblico ministero presso quest'ultimo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione.
CONSIDERATO che la Corte con la sentenza n. 70 del 1996 ha deciso una identica questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, quando il giudice del dibattimento abbia dichiarato con sentenza la propria incompetenza per territorio;
che pertanto, difettando la norma denunciata, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.