SENTENZA N. 238
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Gregori Fabio iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione di Gregori Fabio, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il Giudice relatore Renato Granata;
udito l'avv. Paola Severino per Gregori Fabio e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. -- Con ordinanza del 13 dicembre 1995 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione.
Premette il Giudice per le indagini preliminari rimettente che nel corso del procedimento penale a carico di Gregori Fabio il pubblico ministero aveva chiesto di procedersi con incidente probatorio a perizia medico legale allo scopo di accertare, attraverso prelievo ematico nei confronti dell'indagato e di altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, l'eventuale identità dei polimorfismi genetici emergenti dagli effettuandi prelievi con quelli presenti ed accertati nel materiale ematico rinvenuto su una statua raffigurante la Madonna.
Ammesso l'incidente probatorio, all'udienza fissata l'indagato manifestava la volontà di non sottoporsi al prelievo ematico ed altresì comunicava che tale era anche l'intendimento dei parenti richiesti del medesimo accertamento; nella stessa sede contestava che il giudice potesse imporre coattivamente il prelievo ematico.
Ciò posto, il giudice rimettente osserva che il mezzo di prova, di cui è chiesto l'espletamento anche in assenza della necessaria adesione e disponibilità delle persone interessate, comporta inevitabilmente l'uso di mezzi coercitivi che impongono la privazione della libertà personale e la sottoposizione del soggetto ad accertamenti invasivi del suo corpo. D'altra parte la possibilità di disporre coattivamente gli accertamenti richiesti rientra nell'ambito dei poteri assegnati al giudice dalle norme sulla perizia (artt. 220 e segg. del codice di procedura penale). Però - prosegue il Giudice per le indagini preliminari rimettente - se è vero che questa Corte (con la sentenza n. 54 del 1986) ha già legittimato il prelievo ematico coattivo con riferimento alle norme del codice di procedura penale abrogato, la questione può non di meno essere riproposta nel mutato assetto processuale del nuovo codice di rito. Ed infatti l'art. 224, secondo comma, del codice di procedura penale consente in modo del tutto generico la possibilità di emettere un provvedimento coattivo per assicurare il compimento della perizia perché prevede la facoltà del giudice di dare gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito e di adottare tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali, senza alcuna concreta precisazione circa la natura e la possibilità di estensione della coazione. Invece la norma costituzionale, riconoscendo la inviolabilità della libertà personale, non consente restrizione alcuna della stessa se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; e ciò implica la necessaria "tipizzazione" delle possibilità di restrizione della libertà personale. D'altra parte il nuovo codice di procedura penale ha curato in modo analitico e scrupoloso il tema della libertà personale dell'indagato, prevedendo tutta una serie di restrizioni dei poteri della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e dello stesso giudice, ed ha graduato l'entità delle misure restrittive in relazione alla situazione concreta, riservandole solo a fattispecie di reato di una certa gravità. Invece il riconoscimento al giudice di un indiscriminato potere di sottoporre coattivamente l'indagato o anche persone estranee all'imputazione a prelievi ematici, o ad altre forme di accertamenti medici di carattere invasivo, contrasta con l'assetto normativo complessivo che il legislatore ha posto in tema di libertà personale con il nuovo codice di rito.
2. -- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, richiamando essenzialmente il citato precedente di questa Corte ed evidenziando che comunque il provvedimento che ordina l'esame coattivo del sangue è direttamente impugnabile ex art. 111 della Costituzione.
3. -- Si è costituito Gregori Fabio, indagato nel procedimento penale pendente innanzi al giudice rimettente, e - aderendo alla prospettazione dell'ordinanza di rimessione - ha chiesto, anche con una successiva memoria, la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata.
Considerato in diritto
1. -- E' stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice delle indagini preliminari di disporre coattivamente - in sede di incidente probatorio per l'esecuzione di perizia ematologica - il prelievo ematico nei confronti tanto dell'indagato quanto di terzi per sospetta violazione sia del principio di inviolabilità della libertà personale, non essendo determinati con carattere di tassatività i casi ed i modi in cui sia possibile procedere a tale prelievo coattivo che è anche invasivo dell'integrità fisica; sia del principio di disparità di trattamento, per il carattere indiscriminato ed indistinto dell'assoggettamento al prelievo coattivo di qualsiasi indagato ed anche di persone estranee ai fatti.
2. -- La disposizione censurata prevede che il giudice che ha disposto la perizia possa adottare tutti "gli altri provvedimenti" - ulteriori rispetto all'ordine di comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito - "che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali". Tra questi provvedimenti il giudice rimettente ritiene compreso implicitamente anche l'ordine di procedere coattivamente al prelievo ematico della persona sottoposta all'esame, ed argomenta le censure di incostituzionalità della disposizione muovendo da tale presupposto interpretativo, che trova peraltro riscontro sia nella giurisprudenza di legittimità, che si è interrogata in ordine ai limiti di ammissibilità di tale prelievo coattivo allorché questo possa compromettere l'integrità fisica o la dignità (comprensiva del diritto alla riservatezza) della persona sottoposta all'esame, sia nella stessa giurisprudenza di questa Corte, che nella sentenza n.54 del 1986 ha già scrutinato analoghe disposizioni dell'abrogato codice di procedura penale. In tale pronuncia la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 146, 314, 317 di quel codice, in riferimento all'art. 13, secondo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui, appunto, prevedevano la facoltà del giudice istruttore di disporre, senza limite alcuno, il prelievo ematico coattivo, puntualizzando poi nella motivazione che il giudice incontrava invece precisi limiti, perché le specifiche norme denunziate dovevano esser lette nel contesto della Costituzione e dei suoi principi fondamentali, così che, per un verso, era necessario un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e, per altro verso, il giudice non avrebbe potuto disporre il prelievo ematico coattivo ove questo, in considerazione delle circostanze del caso, avesse messo in pericolo la vita, la salute o l'incolumità o fosse risultato lesivo della dignità della persona o invasivo dell'intimo della sua psiche.
3. -- La questione è fondata.
3.1. -- La prima verifica richiesta dall'ordinanza di rimessione è quella della compatibilità del contenuto precettivo così enucleato dall'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale con la prescrizione espressa dal primo parametro evocato (art. 13, secondo comma, della Costituzione), il quale assoggetta ogni restrizione della libertà personale, tra cui nominatamente la detenzione, l'ispezione e la perquisizione personale, ad una duplice garanzia: la riserva di legge (essendo tali misure coercitive possibili "nei soli casi e modi previsti dalla legge") e la riserva di giurisdizione (richiedendosi l'"atto motivato dell'autorità giudiziaria"); e così appronta una tutela che è centrale nel disegno costituzionale, avendo ad oggetto un diritto inviolabile, quello della libertà personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo e strettamente connesso diritto alla vita ed all'integrità fisica, con il quale concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona.
3.2. -- Il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione è tanto più allarmante - e quindi bisognevole di attenta valutazione da parte del legislatore nella determinazione dei "casi e modi" in cui può esser disposta dal giudice - in quanto non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona - pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione (cfr. sentenza n. 194 del 1996) - e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma non certo nulla.
E' quindi operante nel caso la garanzia della riserva - assoluta - di legge, che implica l'esigenza di tipizzazione dei "casi e modi", in cui la libertà personale può essere legittimamente compressa e ristretta. Né tale rinvio alla legge può tradursi in un ulteriore rinvio da parte della legge stessa alla piena discrezionalità del giudice che l'applica, richiedendosi invece una previsione normativa idonea ad ancorare a criteri obiettivamente riconoscibili la restrizione della libertà personale.
3.3. -- In passato questa Corte, nella citata sentenza n. 54 del 1986, ha fissato i limiti negativi (desumibili dagli artt. 2 e 32 della Costituzione) del prelievo ematico coattivo, ritenendo altresì soddisfatta anche la riserva di legge, quanto sia ai "casi" che ai "modi".
La questione però va rimeditata, ritenendosi di dover pervenire a conclusioni diverse, tenuto conto anche della maggiore forza con cui il valore della libertà personale si è affermato nel nuovo codice di procedura penale, ispirato in modo particolarmente accentuato al favor libertatis. Non senza considerare che proprio il precedente intervento di questa Corte, e le esigenze di garanzia in esso sottolineate, avrebbero dovuto suggerire al legislatore, in sede di redazione del nuovo codice di rito, di fissare e definire condizioni, presupposti e limiti per l'adozione del provvedimento coercitivo in questione, così come puntualmente è stato fatto per altre misure restrittive della libertà personale, seppur non di natura cautelare, quale l'accompagnamento coattivo (artt. 133 e 134 del codice di procedura penale); sicché in tale mutato contesto normativo mentre queste ed altre misure restrittive sono state positivamente, in modo più o meno dettagliato, disciplinate, non altrettanto è avvenuto per il prelievo ematico coattivo, riconducibile soltanto alla generica formulazione dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale, senza alcuna previsione espressa né dello stesso provvedimento, né dei suoi presupposti e limiti.
3.4. -- Non è senza rilievo d'altra parte che, in un diverso (ma anch'esso recente) contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria); disciplina - questa - la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l'altro, la denunziata vulnerazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione atteso che la "dettagliata normativa" di tale accertamento "non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge".
Invece, con riferimento alla generica fattispecie normativa in questa sede censurata, si ha che le ragioni relative alla giustizia penale, consistenti nell'esigenza di acquisizione della prova del reato, pur costituendo un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità, rappresentano in realtà soltanto la finalità della misura restrittiva e non anche l'indicazione dei "casi" voluta dalla garanzia costituzionale. Così come la considerazione che il prelievo ematico coattivo non possa essere disposto quando lede la dignità della persona o metta in pericolo la vita o l'integrità fisica della stessa costituisce null'altro che il riflesso dei limiti negativi dedotti dall'inquadramento della misura specifica nel contesto generale dell'ordinamento, ma non realizza la indicazione al positivo dei "modi", come prescritto dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione.
3.5. -- Più in generale, con riferimento anche ad ogni altro provvedimento coercitivo atipico che possa astrattamente ricondursi alla nozione di "provvedimenti ... necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali", la disposizione censurata - nella quale manca addirittura la previsione specifica delle misure che possono essere adottate dall'autorità giudiziaria per l'esecuzione delle operazioni peritali facendosi riferimento, con una unica ed indifferenziata locuzione, ad una serie indeterminata di provvedimenti, senza distinguere tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale e cumulando in una disciplina indistinta gli uni e gli altri - presenta assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. E manca anche, come già si è rilevato, la stessa precisazione della tipologia delle misure restrittive adottabili, il che accentua - evidenziandone il contrasto con il parametro evocato - l'assoluta mancanza di indicazioni al positivo circa i "casi" e i "modi".
4. -- Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2 (seconda proposizione), del codice di procedura penale, nella parte in cui consente misure restrittive della libertà personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate.
Ne segue che - fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere adottate - nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto.
5. -- Rimane assorbito l'esame dell'ulteriore censura allegata dal giudice rimettente con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.