ORDINANZA N. 124
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Dott. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1995 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Iervasi Antonio e Cicerale Maria, iscritta al n. 889 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1995;
udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
RITENUTO che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 7 luglio 1995, dubita della legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 703 del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 669-terdecies del medesimo codice ai procedimenti possessori nella fase sommaria;
che, a parere del rimettente, il richiamo contenuto nel secondo comma della norma impugnata ("Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis e seguenti") non consentirebbe di estendere l'istituto della reclamabilità ai provvedimenti possessori, sia in ragione del dato testuale, non comprensivo dell'intero procedimento cautelare uniforme, sia per la natura non cautelare dei provvedimenti in parola;
che, in conseguenza, sarebbe ravvisabile una disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti emessi nei procedimenti nunciatori, la reclamabilità dei quali è espressamente prevista, nonché una limitazione del diritto di difesa.
CONSIDERATO che la questione è identica a quella sollevata con l'ordinanza n. 313 del 1995, emessa dal medesimo Tribunale il 1° marzo 1995, decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 58 del 1996, dichiarativa della manifesta infondatezza della questione stessa;
che il giudice a quo non aggiunge argomenti diversi od ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cosenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.