ORDINANZA N.32
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Luigi MENGONI, Presidente
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trani nel procedimento penale a carico di Guarino Antonio, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice relatore Enzo Cheli.
RITENUTO che nel corso del procedimento penale a carico di Guarino Antonio, imputato del reato di cui all'art. 31, lettera e), della legge 22 dicembre 1977, n. 968, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trani, con ordinanza del 31 gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
che il giudice remittente, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione - formulata dal pubblico ministero - perché il fatto non costituisce più reato dopo l'entrata in vigore della norma impugnata, osserva che tale norma, impedendo l'applicazione degli artt. 624, 625 e 626 del codice penale a fattispecie quali quelle oggetto del giudizio a quo, appare in contrasto con le esigenze di protezione della fauna che sono alla base della stessa legge n. 157 del 1992;
che, inoltre, nell'ordinanza si afferma che la norma impugnata ha realizzato una immotivata disparità di trattamento a favore dei cacciatori, dal momento che in ipotesi analoghe a quelle contestate all'imputato, relative a condotte di coloro che si appropriano di beni di natura non faunistica appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, restano applicabili le disposizioni penali di cui agli artt. 624 e seguenti del codice penale, e che tale disparità risulta ancor più immotivata se letta alla luce dell'art. 9 della Costituzione, dal momento che la norma costituzionale tutela non solo la mera bellezza estetica del paesaggio, bensì l'ambiente naturale in senso lato, comprensivo delle specie animali che rischiano l'estinzione;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata.
CONSIDERATO che la Corte ha già dichiarato manifestamente inammissibile una identica questione di legittimità costituzionale, dal momento che sono precluse al giudice costituzionale decisioni, come quella richiesta dal giudice a quo nel presente giudizio, dalle quali derivi la creazione di una nuova fattispecie penale, esclusivamente riservata al legislatore in forza dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione (v. ordinanze n. 25 del 1995 e n. 146 del 1993), rappresentando, altresì, la caccia un organico settore dell'ordinamento nel cui ambito l'identificazione della fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzioni da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse spetta alla discrezionalità del legislatore (ordinanze n. 215 del 1994 e n. 146 del 1993);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, dal momento che il giudice remittente ripropone, senza svolgere ulteriori argomentazioni, le censure esaminate da questa Corte nelle ordinanze richiamate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Luigi MENGONI, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.