ORDINANZA N. 469
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 7bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze emesse il 31 gennaio 1995 dal Pretore di Trento, il 24 e il 28 giugno 1994 dal Pretore di Varese e il 31 gennaio 1995 dal Pretore di Tortona, rispettivamente iscritte ai nn. 314, 397, 398 e 400 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
RITENUTO che, con ordinanza del 31 gennaio 1995, il Pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, limitatamente alla parte (del comma 1) in cui detto articolo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero espulso che (non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente), in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione; che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Tortona, con ordinanza del 31 gennaio 1995, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, della Costituzione; che con due ordinanze, di identico contenuto, del 24 e del 28 giugno 1994 (pervenute a questa Corte il 6 giugno 1995), il Pretore di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 7-bis citato, nonchè dell'art. 7 del richiamato decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990, in quanto recante statuizioni rispetto alle quali l'art. 7-bis assumerebbe veste sanzionatoria, in riferimento agli artt. 2, 24, primo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione.
CONSIDERATO che le ordinanze sollevano questioni tra loro analoghe e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal richiamato art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente; che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la suddetta norma denunziata, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 265 del 1995); e che analoga declaratoria deve essere adottata in ordine alla questione riferita all'art. 7 del decretolegge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990 (R.O. nn. 397 e 398 del 1995) giacchè, una volta venuta meno la ripetuta previsione incriminatrice, la collegata censura perde autonomo rilievo, nè l'art. 7 in argomento reca comunque norme delle quali il giudice penale a quo debba fare applicazione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento, dal Pretore di Varese e dal Pretore di Tortona, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/10/95.
Vincenzo CAIANIELLO, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 26/10/95.