Ordinanza n. 265 del 1995

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ORDINANZA N.265

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze emesse il 16 novembre 1994 e il 23 novembre 1994 dal Pretore di Caserta, sezione distaccata di Marcianise, il 10 dicembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze e il 14 dicembre 1994 dal Pretore di Caserta, sezione distaccata di Marcianise (n. 2 ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 23, 68, 78, 126 e 127 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 7, 8, 11, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

RITENUTO che con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 16 e 23 novembre 1994 e - due - il 14 dicembre 1994, nel corso di distinti procedimenti penali a carico di cittadini extracomunitari, il Pretore di Caserta - sezione distaccata di Marcianise - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui detto articolo punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, lo straniero espulso che "non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente", in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione; che con ordinanza del 10 dicembre 1994 il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze ha sollevato, nel corso di un procedimento per la convalida di arresto di polizia giudiziaria, questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 7-bis del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990, nella parte sopra specificata ed in quanto consente l'arresto anche fuori dei casi di flagranza nonchè con sente di disporre una misura coercitiva anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione; che nel giudizio promosso con l'ordinanza del 16 novembre 1994 del Pretore di Caserta è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di non fondatezza della questione.

CONSIDERATO che le ordinanze sollevano questioni analoghe e riferite alla medesima norma, e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7- bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal richiamato art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente, e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la norma denunziata (quanto all'ordinanza di rinvio del giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, anche quale presupposto della eventuale convalida dell'arresto o della adozione di misura cautelare), le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 41 del 1995). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del decreto- legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevate, in riferimento agli articoli 13, terzo comma, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Caserta - sezione distaccata di Marcianise - e dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 19/06/95.