Sentenza n. 378 del 1995

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SENTENZA N. 378

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato il 25 novembre 1994, depositato in Cancelleria il 1° dicembre 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne), ed iscritto al n. 44 del registro conflitti 1994.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. -- Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne), chiedendo si dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dei trasporti e della navigazione, regolamentare l'attività di sci nautico nelle acque dei laghi regionali, materia compresa nella navigazione lacuale rientrante nelle attribuzioni normative ed amministrative conferite alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, e di conseguenza l'annullamento del regolamento impugnato.

La Regione Piemonte osserva che il regolamento denunciato come invasivo presenta un contenuto più ampio del precedente decreto adottato dal Ministro dei trasporti il 18 settembre 1986, il quale, disciplinando l'esercizio dello sci nautico nelle idrovie interne, si limitava a regolamentare il riconoscimento dell'idoneità al traino dei mezzi nautici e le modalità dell'apposita annotazione sulle relative licenze di navigazione. Il regolamento denunciato, invece, ampliando la materia trattata senza tener conto delle competenze normative ed amministrative regionali, avrebbe compresso con una nuova disciplina di dettaglio l'autonomia della Regione, che ha già provveduto ad adottare una propria regolamentazione per la navigazione nei laghi piemontesi, esercitando le competenze trasferite con l'art. 5 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e con l'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. In particolare la Regione - richiamando i decreti del Presidente della Giunta regionale 4 maggio 1992, n. 1992, 1° luglio 1992, n. 2906 e 17 giugno 1992, n. 2685 - afferma di avere già disciplinato la navigazione nei laghi di Avigliana, Mergozzo, Orta e Viverone, nei quali sarebbe del tutto precluso l'esercizio dello sci d'acqua se trovasse ora attuazione il regolamento statale. Quest'ultimo, difatti, delimita in maniera fissa e predeterminata per tutti i laghi l'area che può essere destinata all'attività di sci nautico, senza tener conto della specificità delle diverse situazioni. L'esercizio della stessa attività sarebbe invece consentito dalla disciplina regionale che, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela ambientale, delimita gli spazi destinati allo sci d'acqua secondo indicazioni cartografiche specificamente determinate per ciascun lago.

2. -- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, affermando che è priva di fondamento la denuncia di indebita invasione delle attribuzioni regionali.

L'Avvocatura, richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 214 del 1985), esclude che il regolamento denunciato possa esplicare efficacia nell'ambito di quelle regioni che, come il Piemonte, hanno già provveduto a disciplinare, nell'esercizio delle attribuzioni loro spettanti in una materia di competenza concorrente, la pratica dello sci nautico nelle acque interne al rispettivo territorio.

Considerato in diritto

1. -- Il conflitto di attribuzione ha ad oggetto il regolamento che disciplina lo sci nautico in acque interne, adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550. Esso, abrogando il precedente decreto ministeriale 18 settembre 1986, è diretto ad uniformare, con opportuni adattamenti, la disciplina dello sci nautico in acque interne a quella vigente nelle acque marittime. In particolare il regolamento stabilisce il tempo in cui tale attività è consentita, i requisiti dei conduttori e dei natanti, la delimitazione degli spazi e le modalità con le quali devono avvenire la partenza ed il rientro, le condizioni per l'esercizio dello sci nautico, specificamente per conto terzi o da società sportive.

La Regione Piemonte denuncia il regolamento statale perchè, incidendo su aspetti di interesse esclusivamente locale, invaderebbe competenze normative ed amministrative regionali in materia di navigazione lacuale. In contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, sarebbero toccate funzioni già trasferite alle regioni a statuto ordinario dall'art. 5 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e dall'art. 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La regolamentazione statale si sovrapporrebbe a quella della Regione, che ha già provveduto a disciplinare la navigazione e l'esercizio dello sci nautico nelle acque dei laghi compresi nel territorio regionale.

2. -- I termini del conflitto, delimitati dal ricorso che lo ha promosso, riguardano esclusiva mente il contenuto sostanziale della disciplina adottata con il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 550 del 1994, in una materia legata a specifiche situazioni locali e rimessa in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione alla competenza concorrente delle regioni, chiamate ad apprezzare e disciplinare le peculiarità della navigazione interna (cfr. sentenze n. 216 del 1993 e n. 478 del 1991).

Il conflitto presuppone, inoltre, che le disposizioni del regolamento siano applicabili anche alla Regione Piemonte.                                                                                                                         

3. -- Il decreto impugnato non si configura, sotto il profilo formale e sostanziale, come atto di indirizzo e coordinamento. Pur investendo profili attinenti alla sicurezza dei mezzi, a modalità di esercizio dell'attività ed alla competenza di chi vi è addetto aspetti che possono richiedere indirizzi unitari e criteri di valutazione omogenei sul territorio nazionale -, il regolamento detta una disciplina di dettaglio che involge competenze normative della Regione. In tal caso la disciplina statale può solo integrare transitoriamente l'ordinamento ed assumere carattere suppletivo, valendo se e fin quando vi sia inerzia della Regione nel disciplinare con proprie norme lo stesso oggetto (sentenze n. 49 del 1991 e n. 165 del 1989).

Le disposizioni dettate con il regolamento denunciato come invasivo sono modellate sulle norme vigenti per lo sci nautico in acque marittime ed offrono una compiuta disciplina di riferimento, idonea ad operare in assenza di norme regionali. In questo settore si è ritenuto necessario garantire che vi sia in ogni caso una regolamentazione, trattandosi di un'attività che richiede il rispetto di regole di comportamento dirette anche a garantire la sicurezza di chi pratica lo sci nautico e dei terzi.

La disciplina statale denunciata come invasiva può essere qualificata come suppletiva. In quanto tale, essa è efficace soltanto per il tempo in cui le regioni non provvedano a disciplinare autonomamente la materia e non può operare dove, come in Piemonte, sia stata emanata una specifica regolamentazione regionale. Manca, quindi, la denunciata invasività ed il conflitto di attribuzione deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 (Regolamento recante disciplina dello sci nautico in acque interne), promosso dalla Regione Piemonte nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.