SENTENZA N. 365
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2951 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rocca Raffaele contro la s.r.l. Valdata Laterizi Prefabbricati, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Raffaele Rocca contro la S.r.l. Valdata Laterizi Prefabbricati per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Voghera 14 aprile 1991-27 aprile 1992, la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 maggio 1994 (pervenuta a questa Corte il 10 aprile 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2951 cod. civ., "nella parte in cui non prevede che la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato".
Nella specie il ricorrente ha svolto negli anni 1984-1987, con organizzazione prevalentemente personale, prestazioni continuative di autotrasporto di cose per conto della detta società. Avendo percepito corrispettivi inferiori alla tariffa minima legale fissata dai decreti ministeriali previsti dall'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ha domandato la condanna della committente al pagamento delle differenze. La domanda, accolta dal Pretore in veste di giudice del lavoro, è stata invece respinta dal giudice di appello in conformità dell'eccezione di prescrizione opposta dalla società convenuta ai sensi dell'art. 2951 cod.civ.
2. - La Corte di cassazione condivide la valutazione del rapporto dedotto nel giudizio a quo come un caso di lavoro parasubordinato, ma ritiene che la tendenza ad estendere ai rapporti di cui all'art. 409, n. 3, cod.proc.civ. talune norme di diritto del lavoro sostanziale non possa spingersi, sul piano ermeneutico, fino a ritenere applicabile l'art. 2948, n. 4, cod.civ., anzichè l'art. 2951.
Questo stato di diritto è sospettato di illegittimità costituzionale per contrarietà: a) all'art. 3 Cost., coordinato con l'art. 35, primo comma, Cost., perchè riserva il medesimo trattamento a fattispecie "ontologicamente diverse", la prima formata da "un comune contratto civilistico stipulato tra parti con parità sostanziale fra loro", la seconda costituita da un rapporto fra soggetti dei quali uno si trova in una posizione di "subordinazione socio-economica" all'altro e, come tale, merita una speciale protezione analoga a quella dei prestatori di lavoro subordinato; b) all'art. 24 Cost. perchè "l'imposizione di un termine breve pregiudica la tutela giudiziale di un soggetto che, per conservare la continuità del rapporto nonostante l'autonomia organizzativa della propria prestazione, è inverosimile che possa nell'immediatezza richiedere la tutela del proprio diritto al giusto corrispettivo".
3. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.
Ad avviso dell'interveniente, se si ritiene che il rapporto di cui si controverte non sia sussumibile sotto la fattispecie dell'art. 2951 cod. civ., va individuata, direttamente o per analogia, la normativa applicabile nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, onde non si pone alcuna questione di costituzionalità dell'art. 2951 cod. civ., ma solo un problema interpretativo.
Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 2951 cod. civ., "nella parte in cui non prevede che la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato".
2. - La questione non è fondata.
La qualificazione del rapporto dedotto nel giudizio a quo come lavoro "parasubordinato", nel senso dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., significa che le parti hanno stipulato un unico contratto avente per oggetto prestazioni continuative o periodiche di trasporto, coordinate con l'organizzazione produttiva e di commercializzazione dei prodotti dell'impresa committente, e quindi in misura tale da costituire una fonte importante del reddito complessivo del vettore. Ma ciò non toglie che il rapporto rimanga nello schema del contratto di trasporto e soggetto alla relativa disciplina sostanziale.
La stessa Corte di cassazione, nella sentenza n. 2426 del 1995 pronunciata in un caso analogo, ha ritenuto rilevante la categoria della parasubordinazione "ai soli fini processuali, e non a fini sostanziali". Non soltanto essa non fornisce un criterio ermeneutico di estensione a questi rapporti, che restano nell'area del lavoro autonomo, di discipline materiali proprie del lavoro subordinato, ma neppure consente di trarne argomento di illegittimità costituzionale, per contrarietà al principio di eguaglianza, delle disparità di trattamento. Di conseguenza non è violato nemmeno l'art. 35 Cost., il quale non esclude forme diverse di tutela secondo la varia natura dei rapporti in cui l'attività di lavoro è dedotta.
Infine non può dirsi offeso l'art. 24 Cost. L'argomento addotto a sostegno di tale censura è evidentemente mutuato dalla sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, la quale, peraltro, ne ha fatto uso in riferimento a parametri costituzionali diversi e in funzione di tutt'altra questione, con cernente la decorrenza della prescrizione durante il rapporto, non il termine della medesima, la cui fissazione appartiene strettamente al potere discrezionale del legislatore.
3. - L'irrilevanza del carattere di parasubordinazione del rapporto, ai fini del termine di prescrizione, è indirettamente confermata dall'art. 2, comma 1, del d.l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162, che, in deroga all'art. 2951 cod. civ., ha esteso la prescrizione quinquennale ai diritti derivanti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, quando siano soggetti al sistema di tariffe a forcella istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298. Criterio di applicazione del nuovo termine prescrizionale è esclusivamente l'inclusione del contratto nell'ambito normativo del detto sistema di determinazione delle tariffe, si tratti di un contratto avente per oggetto un'unica prestazione di trasporto ovvero di un contratto a esecuzione continuata o periodica avente per oggetto una pluralità di prestazioni ripartite nel tempo, e nel secondo caso indipendentemente dalla presenza nel rapporto degli altri elementi che connotano la parasubordinazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2951 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 13 luglio 1995.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.