Sentenza n. 319 del 1995

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SENTENZA N. 319

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -- sezione speciale per la riforma fondiaria -- di terreni di proprietà di Ostuni Adriano fu Saverio, in Comune di Palagianello), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1994 dal Tribunale di l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) ed altro, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica al n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visti gli atti di costituzione di Petruzzi Pietro e di D'Erchia Cosimo, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa; udito l'avvocato Costantino Ventura per D'Erchia Cosimo.

Ritenuto in fatto

 

1. -- Nel corso di un procedimento civile promosso da P. Petruzzi contro l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) per sentir dichiarare di sua proprietà una parte dei terreni siti nel Comune di Palagianello, intestati alla ditta A. Ostuni ed espropriati in virtù del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491, il Tribunale di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del suddetto decreto presidenziale per eccesso di delega rispetto alla legge 21 ottobre 1950, n. 841. In particolare, il remittente premette che: a) in attuazione delle leggi di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, con d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491, erano stati espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -- sezione speciale per la riforma fondiaria -- i terreni succitati ed in particolare quelli ricompresi nella particella 22, foglio 17, della estensione di ettari 53, 16, 46; b) che il Petruzzi aveva convenuto dinanzi al Tribunale l'ERSAP assumendo di essere esclusivo titolare -- sia per acquisto a titolo derivativo che per usucapione -- di una porzione della suddetta particella 22 della estensione di ettari 2, 22, 45, erroneamente intestata in catasto alla ditta A. Ostuni e aveva per conseguenza chiesto che fosse dichiarato di sua proprietà il suolo illegittima mente espropriato; c) che il Collegio -- ritenendo essenziale ai fini della decisione accertare l'effettivo proprietario del suolo, avuto riguardo < alla reale situazione esistente all'epoca del provvedimento ablatorio e non alla situazione apparente e di carattere meramente indicativo risultante dalle certificazioni catastali> -- aveva ammesso la prova per testi richiesta dall'attore; d) che all'esito della suddetta prova la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione. Ciò premesso, il remittente deduce la rilevanza della proposta questione ai fini della definizione del giudizio principale poichè la prova, da parte dell'attore, del diritto di proprietà, aveva dato esito positivo evidenziando la < effettiva sussistenza della usucapione dedotta come titolo di acquisto dell'immobile per effetto di un possesso animo domini esercitato da tempo immemorabile dal medesimo Petruzzi, dal suo dante causa e dagli antenati di quest'ultimo>.

2. -- Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito P. Petruzzi, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta sulla base di argomentazioni analoghe a quelle formulate nell'ordinanza di rimessione.

2.1. -- Si è, altresì, costituito C. D'Erchia, parte nel giudizio a quo, il quale chiede che la proposta questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata. In particolare si sostiene che è < pregiudiziale acquisire un esatto accertamento della identità catastale tra i terreni espropriati e quelli rivendicati, nonchè una prova, certa e inconfutabile, del possesso ininterrotto ultratrentennale da parte dei danti causa del Petruzzi alla data del decreto di esproprio>, indagini che rivestendo carattere pregiudiziale rispetto alla questione di legittimità costituzionale sarebbero allo stato prive di < convincente soluzione>. Nell'imminenza dell'udienza la parte privata C. D'Erchia ha depositato memoria illustrativa con la quale riafferma e svolge le tesi sostenute nell'atto introduttivo. È intervenuto, fuori termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

 

1. -- Questa Corte è chiamata a decidere se il d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491, espropriativo di terreni intestati in catasto a A. Ostuni e siti nel Comune di Palagianello (Taranto), violi, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, i criteri direttivi contenuti nella legge- delega 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. Legge Stralcio: Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini), per avere assoggettato ad espropriazione beni non appartenenti al destinatario del provvedimento espropriativo, in quanto precedentemente usucapiti da altro soggetto.

2. -- Preliminarmente si rileva che l'indagine volta ad accertare la reale titolarità del diritto di proprietà ricadente sui terreni espropriati, indispensabile ai fini della soluzione della questione di costituzionalità, è stata compiuta dal giudice a quo il quale -- nell'ordinanza che solleva la presente questione -- dichiara che la prova fornita al riguardo dall'attore < ha dato esito positivo> evidenziando < la effettiva sussistenza dell'usucapione per effetto di un possesso animo domini esercitato da tempo immemorabile dall'attore stesso e dai suoi danti causa> (e relativo al terreno corrispondente alla particella 22 del foglio 17 del catasto di Palagianello, ricompresa nell'espropriazione decretata nei confronti di A. Ostuni).

3. -- Ciò premesso, la questione è fondata. La legge 21 ottobre 1950, n. 841 (art. 4, secondo e quarto comma), richiede quale vero e proprio presupposto legittimante l'esercizio della procedura espropriativa che l'espropriazione debba essere effettuata, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti di soggetti che siano proprietari dei terreni assoggettati ad esproprio: ciò che si evince, come affermato da questa Corte, dalla lettera stessa delle norme in armonia con il sistema della legge: in numerosi articoli di essa ricorrono, infatti, le locuzioni "proprietà terriera privata" e "proprietario" usate in senso tecnico-giuridico (sentenze n. 8 e n. 57 del 1959, n. 21 del 1967, n. 3 del 1987). Ne deriva che l'avere la legge di esproprio identificato come proprietario quello risultante dalle certificazioni catastali, altro essendo il vero dominus da usucapione, configura eccesso di delega nei riguardi del bene oggetto di contestazione. È, infatti, giurisprudenza costante di questa Corte il principio per cui < alle intestazioni catastali può attribuirsi valore soltanto indicativo> circa la titolarità di diritti reali. Invero, nel nostro ordinamento, le scritture catastali non rivestono valore probatorio ai fini dell'accertamento della proprietà privata. Pertanto, nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova dell'acquisto del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere agli effetti di cui trattasi. L'espropriazione in esame poteva, perciò, legittimamente effettuarsi solo riguardo alle porzioni di terreno che appartenevano ai soggetti espropriati. Il decreto presidenziale impugnato, in quanto ha compreso nell'esproprio terreni intestati alla ditta A. Ostuni e che a quella ditta non appartenevano (identificati nell'ordinanza di rimessione con particella 22, foglio 17, Comune di Palagianello), ha, pertanto, certamente esorbitato dai limiti della delega di cui all'art. 4 della legge n. 841 del 1950 e va conseguentemente dichiarato, per questa parte, illegittimo per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale non travolge le restanti parti del decreto aventi autonoma efficacia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l' illegittimità costituzionale del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2491 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -- sezione speciale per la riforma fondiaria -- di terreni di proprietà di Ostuni Adriano fu Saverio, in Comune di Palagianello), nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione terreni non appartenenti al soggetto espropriato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.