Sentenza n. 192 del 1995

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SENTENZA N.192

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre l994 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra la S.a.s. NAVALI ARREDAMENTI e GUY Anne ed altro, iscritta al n. 787 del registro ordinanze l994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno l995.

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio l995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio di opposizione di terzo proposto dal cessionario di un'azienda avverso l'ordinanza con cui il Pretore di Palermo aveva convalidato la licenza per finita locazione intimata dal locatore nei confronti del dante causa dell'opponente, il Pretore medesimo, con ordinanza emessa il 26 novembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'opposizione ordinaria di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione allorché sia stata pronunciata per mancata comparizione ovvero per mancata opposizione dell'intimato.

Osserva il giudice a quo come il mezzo d'impugnazione in argomento risulti già esperibile avverso le ordinanze di sfratto emesse tanto per finita locazione che per morosità, in forza delle sentenze nn. 167 del 1984 e 237 del 1985 di questa Corte, con la conseguenza che - allo stato - sarebbe soltanto il momento scelto dal locatore per agire, anteriormente o successivamente alla scadenza del contratto, a determinare l'opponibilità dell'ordinanza di convalida da parte del terzo che assuma lese le proprie ragioni, nel senso che soltanto nel secondo caso è proponibile l'opposizione. Tale lacuna determinerebbe una lesione degli evocati parametri costituzionali, concretantesi in un'ingiustificata disparità di trattamento ed in una menomazione del diritto di agire in giudizio.

Considerato in diritto

1.-È denunciato l'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, prospettandosi una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in confronto con le ipotesi di convalida di sfratto per finita locazione e per morosità, nelle quali codesto mezzo d'impugnazione è già esperibile giusta le sentenze n. 167 del 1984 e n. 237 del 1985 di questa Corte.

2. - La questione è fondata.

Con la sentenza n. 167 del 1984 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 cod. proc. civ., nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per finita locazione; illegittimità successivamente estesa, per <identità di ragione>, dalla sentenza n. 237 del 1985 all'ipotesi di sfratto per morosità.

A tali pronunce, che hanno ampliato il ventaglio dei rimedi esperibili avverso l'ordinanza di sfratto, questa Corte è pervenuta considerando il contenuto sostanzialmente decisorio di codesto provvedimento a fronte delle caratteristiche di cognizione sommaria proprie del relativo procedimento, scandito dalla brevità dei termini a comparire. La stessa motivazione vale dunque per ritenere costituzionalmente illegittima la denunciata norma con riguardo all'ipotesi di convalida di licenza per finita locazione. Ed infatti, nel quadro normativo di evoluzione ed organica sistemazione della disciplina delle locazioni in cui si colloca l'anzidetta tendenza espansiva (recentemente ribadita dalla sentenza n. 51 del 1995), il lasso di tempo che intercorre tra la convalida e la scadenza del contratto non assume alcuna rilevanza differenziatrice.

Tanto, del resto, risulta indirettamente dalla stessa sentenza n. 167 del 1984, la quale ha considerato esperibile l'opposizione di terzo anche avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 30, quarto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 332, che consente al locatore di convenire in giudizio il conduttore chiedendo il rilascio dell'immobile <prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile>.

D'altra parte, il dato testuale costituito dall'art. 657 cod. proc. civ., coniugato con il carattere additivo che le precedenti decisioni hanno assunto rispetto all'art. 404 cod. proc. civ., non consente un'interpretazione adeguatrice di quest'ultima norma; la quale, dunque, va dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/05/95.