SENTENZA N. 237
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 404 cod. proc. civ. promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 gennaio 1984 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Tota Anna Maria e Bramonti Orlando, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 24 novembre 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra FENALTAT-CISNAL e D'Orazio Erenio, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1.1. - Il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 15 gennaio 1984 nel giudizio con cui Anna Maria Tota, asserendo di essere l'effettivo conduttore dell'immobile, aveva proposto opposizione ex art. 668 c.p.c. al provvedimento di convalida di sfratto per morosità emesso, su atto di opposizione di Bramonti Orlando nei confronti di Di Piero Luigi (ordinanza notificata e comunicata il 30 gennaio 1984; pubblicata nella G. U. n. 81 del 21 marzo 1984 e iscritta al n. 242 R.O. 1984) ha sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non consente l'opposizione di terzo nei confronti dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. rinviandone l'esame a questa Corte, avanti la quale nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita ma ha spiegato intervento nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato instando con atto depositato il 10 aprile 1984 per la declaratoria di manifesta irrilevanza o infondatezza della proposta questione.
1.2. - Con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 (notificata il successivo 29 e comunicata il 22 febbraio 1984; pubblicata nella G. U. n. 252 del 12 settembre 1984 e iscritta al n. 342 R.O. 1984) nel giudizio tra FENALTAT-CISNAL e D'Orazio Erenio é tornato a sollevare d'ufficio la stessa questione di costituzionalità che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta - nella non comparizione in questa sede delle parti del giudizio a quo - nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito con atto depositato il 10 ottobre 1984 nel chiedere che sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente infondata.
1.3. - Nella adunanza svoltasi in camera di consiglio il 9 ottobre 1985 il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato in diritto
2. - Questa Corte, con sent. 7 giugno 1984, n. 167, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di sfratto per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso, e l'identità di ragione la induce a giudicare illegittimo l'art. 404 nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 242 e 342 R.O. 1984
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 25 ottobre 1985.