Ordinanza n. 180 del 1995

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ORDINANZA N.180

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3 e 4, 6, comma 10, 8, comma 4 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante: "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata" promosso con ricorso della Regione Campania, notificato il 22 dicembre 1994, depositato in cancelleria il 28 dicembre 1994 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 1994.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

RITENUTO che con ricorso notificato in data 22 dicembre 1994, la Regione Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3, 4, dell'art. 6, comma 10, e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e della edilizia privata), in riferimento agli artt. 9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione; che con riguardo agli artt. 1 e 2 viene denunciato il contrasto con gli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione in ragione della violazione del generale assetto di competenze stabilito dalla Costituzione in materia urbanistica e di tutela del paesaggio; che identiche considerazioni in ordine alla sottrazione delle competenze istituzionali regionali ed alla invasione delle relative sfere di attribuzione legislativa ed amministrativa vengono svolte dalla ricorrente circa il conferimento ad organi statali delle funzioni di controllo e sostitutive per i provvedimenti di competenza del sindaco mediante la nomina di commissari ad acta prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 649 del 1994 che viene ritenuto pertanto lesivo degli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione; che, inoltre, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto- legge n. 649 del 1994 viene censurato in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione in quanto concernente la materia dell'urbanistica, ed in particolare il procedimento ed il termine per la formazione degli strumenti urbanistici degli enti locali; l'art. 8 viene ritenuto lesivo dell'art. 117 della Costituzione in ordine alla eccessiva analiticità della normativa statale dettata per le procedure concernenti il rilascio delle concessioni edilizie, ed infine l'art. 6, comma 10, viene ritenuto lesivo dell'art. 117 della Costituzione in quanto viola la competenza legislativa ed amministrativa della Regione in materia di opere pubbliche di interesse regionale; che, infine, il giudice remittente ritiene che il decreto- legge n. 649 del 1994 sia, nel suo complesso, in contrasto con l'art. 77 della Costituzione in quanto la violazione delle competenze regionali succitate verrebbe a coincidere con il ricorso alla decretazione di urgenza in assenza dei presupposti giustificativi della stessa; che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque respinto.

CONSIDERATO che il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21, serie generale del 26 gennaio 1995; che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tanto più che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente ha un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3 e 4, dell'art. 6, comma 10 e dell'art. 8, comma 4, del decreto- legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) sollevata, in riferimento agli artt. 9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 17/05/95.