ORDINANZA N.176
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), dell'art. 1, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto- legge 27 settembre 1994, n. 551, e dell'art. 3, comma 4, del decreto- legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative), degli artt. 1, 2 e 3 del menzionato decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, promossi con ordinanze emesse il 6 ottobre 1994 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Bracciano; il 18 ottobre 1994 (n. 4 ordinanze), il 6 ottobre 1994, l'11 ottobre 1994 (n. 4 ordinanze), il 13 ottobre 1994, il 17 ottobre 1994 (n. 2 ordinanze), il 20 ottobre 1994 (n. 4 ordinanze) dal Pretore di Gela; il 4 novembre 1994 dal Pretore di Reggio Calabria; il 17 ottobre 1994 dal Pretore di Gela; il 7 novembre 1994 (n. 2 ordinanze), il 14 novembre 1994 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Gela; il 20 ottobre 1994 dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, iscritte rispettivamente ai nn. 711, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 775, 778, 779, 780, 781, 782, 798 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 49, e 52, prima serie speciale, dell'anno 1994 e nn. 3 e 4, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) ed altro; udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
RITENUTO che nel corso di un procedimento penale a carico di Bruna Luciani per violazioni edilizie, il Pretore di Roma, sezione distaccata di Bracciano, con ordinanza emessa in data 8 ottobre 1994 (R.O. n. 771 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) -- che prevede un meccanismo di sanatoria di opere edilizie abusive, il cosiddetto "condono edilizio" -- nonchè, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modifiche ed integrazioni; che il giudice a quo lamenta l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza cui l'art. 77 della Costituzione subordina la legittimità della decretazione ad opera del Governo, e comunque, contesta la prassi della reiterazione dei decreti- legge scaduti; ravvisa un vulnus al principio di ragionevolezza ed una discriminazione tra cittadini, donde il contrasto con l'art. 3 della Costituzione; rileva, altresì, l'avvenuta concessione di un provvedimento equiparabile ad una forma di amnistia in assenza della procedura per questa richiesta dall'art. 79 della Costituzione, e il contrasto, inoltre, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione; assume la violazione del principio delle autonomie locali di cui agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, alla stregua del rilievo che lo Stato detta in materia urbanistica solo i principi fondamentali; denuncia, infine, il contrasto della normativa de qua con l'art. 42 della Costituzione, sotto la specie della violazione del diritto della proprietà pubblica dei comuni che, decorso il termine fissato dalla legge, in caso di ordinanza di demolizione non eseguita dal responsabile della violazione edilizia, acquisiscono al proprio patrimonio l'opera abusiva, e che si vedrebbero privati di tale proprietà in caso di sanatoria; che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione, ed è, altresì, intervenuto il Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori), che ne ha invece chiesto l'accoglimento; che analoga questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1, commi 1, 2, e 5 dello stesso decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, è stata sollevata dal Pretore di Gela, con diciannove ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 6 ottobre e il 14 novembre 1994 (R.O. da n. 737 a 752, 778, 780 e 782 del 1994), in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, alla stregua di considerazioni simili a quelle sopra riportate, oltre che della irrazionale disparità di trattamento rispetto ad interessi diversi, meritevoli di pari tutela costituzionale, quali quello del paesaggio e quello della salute (artt. 9 e 32 della Costituzione); che lo stesso Pretore di Gela, con ordinanza del 7 novembre 1994 (R.O. n. 779 del 1994), ha aggiunto alla denuncia dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, quella dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative), che procrastina la scadenza dei termini previsti dal citato decreto- legge n. 551 del 1994 per la corresponsione della oblazione; che, in base ad argomentazioni analoghe a quelle già riferite, il Pretore di Reggio Calabria, Sezione distaccata di Melito Porto Salvo, e quello di Reggio Calabria, con ordinanze emesse rispettivamente il 20 ottobre 1994 (R.O. n. 798 del 1994) e il 4 novembre 1994 (R.O. n. 775 del 1994), hanno impugnato, con riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, gli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551; che il Pretore di Gela, con ordinanza del 14 novembre 1994 (R.O. n. 781 del 1994), ha sollevato, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del più volte citato decreto- legge 27 settembre 1994, n. 551, nella parte in cui estende, rispetto agli originari limiti temporali, la causa di non punibilità, prevista dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, consistente nell'aver demolito le opere abusive, prorogandone la operatività fino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto- legge n. 551.
CONSIDERATO che le questioni sono identiche od analoghe, e che i relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi congiuntamente; che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni della sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994; che analoga considerazione vale per il decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (si veda il comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 1994); che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tanto più che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente in materia edilizia, e la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, all'art. 39, regola la medesima materia, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), e, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 77, 3, 79, 112, 117, 118, 128 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Roma, sezione di staccata di Bracciano, con l'ordinanza in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, dello stesso decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative), sollevate, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze in epigrafe; 3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del menzionato decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, e dal Pretore di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.