ORDINANZA N.175
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), promossi con ricorsi della Regione Campania e della Regione Emilia-Romagna notificati rispettivamente il 2 e il 6 febbraio 1995, depositati in cancelleria il 7 e il 14 febbraio 1995 ed iscritti ai nn. 7 e 10 del registro ricorsi 1995.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
RITENUTO che con due distinti ricorsi, ritualmente notificati e depositati, le Regioni Campania ed Emilia-Romagna hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), denunciando la violazione degli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 77, 32, 97, primo comma, 3 e 72, secondo comma, della Costituzione; che la disposizione denunciata stabilisce che le partecipazioni azionarie già appartenenti al soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, il quale, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, provvede, in base a criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, alla dismissione delle partecipazioni, tenuto conto dell'importanza delle aziende per l'economia generale, nonchè degli interessi turistici e locali; che viene denunciata la sottrazione delle aziende termali alla competenza delle regioni ed alla loro destinazione quale strumento per lo svolgimento dei compiti assegnati al Servizio sanitario nazionale, nonchè la sostanziale riproduzione di una norma soppressa dalla Camera dei deputati esaminando un precedente decreto-legge, non convertito nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione; che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza delle questioni.
CONSIDERATO che le questioni presentano profili analoghi o comunque connessi e hanno ad oggetto la stessa disposizione, sicchè i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 non è stato convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione (si veda il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57, serie generale, del 9 marzo 1995); che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (10 maggio 1995, n. 161) non riproduce le norme denunciate nell'identico tenore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), promosse, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 77, 32, 97, primo comma, 3 e 72, secondo comma, della Costituzione, dalle Regioni Campania ed Emilia- Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.