ORDINANZA N.174
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promossi con ricorsi della Regione Campania, della Regione Piemonte, della Regione autonoma della Valle d'Aosta, della Regione Toscana, della Regione Liguria e della Regione autonoma della Sardegna, notificati il 24 ottobre 1994, il 26 ottobre 1994 e il 27 ottobre 1994, depositati in cancelleria il 28 ottobre 1994, il 3 novembre 1994, il 4 novembre 1994 e il 5 novembre 1994 ed iscritti ai nn. 72, 75, 76, 77, 78 e 80 del registro ricorsi 1994.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.
RITENUTO che, nei confronti del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sono state sollevate varie questioni di legittimità costituzionale, in via principale, segnatamente sulle disposizioni concernenti la regolarizzazione delle violazioni edilizie, il contenzioso in materia di opere pubbliche nonchè i controlli e i procedimenti in materia urbanistico-edilizia, da parte: -- della Regione Campania che, con ricorso depositato il 28 ottobre 1994 (Registro ricorsi n. 72 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, comma 10, 9, comma 4, per violazione degli artt. 9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione, chiedendo la sospensione del decreto stesso; -- della Regione Piemonte che, con ricorso depositato il 3 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 75 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, per violazione degli artt. 3, 9, 77, 97, 117, 118 e 130 della Costituzione; -- della Regione autonoma della Valle d'Aosta che, con ricorso depositato il 3 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 76 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, per violazione degli artt. 3, 9, 77, 97 e 116 della Costituzione, nonchè degli artt. 2, 3, 4 e 43 dello Statuto speciale; -- della Regione Toscana che, con ricorso depositato in data 4 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 77 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in riferimento agli artt. 3, 24, 79, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, chiedendo altresì la sospensione delle disposizioni censurate; -- della Regione Liguria che, con ricorso depositato in data 4 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 78 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 del decreto- legge n. 551 del 1994, nonchè l'intero decreto-legge, in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 77, 97, 115, 117, 118 e 130 della Costituzione; -- della Regione autonoma della Sardegna che, con ricorso depositato in data 5 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 80 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, 3 commi 1, 5 e segg., 4, comma 1, 5, comma 3, 9, comma 4, in riferimento all'art. 77 della Costituzione e agli artt. 3, lettere b), f) ed e), 6 e 46 dello Statuto speciale, previa sospensione degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, commi 5 e segg. del decreto-legge medesimo; che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, rigettate le istanze di sospensione, i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, comunque, respinti.
CONSIDERATO che i giudizi, concernenti la medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi; che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994; che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nonchè dell'intero decreto-legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 24, 77, 79, 97, 115, 116, 117, 118, 119 e 130 della Costituzione; 2, 3, 4 e 43 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta; 3, lettere b), f) ed e), 6 e 46 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, dalle Regioni Campania, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana, Liguria e Sardegna con i ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.