Ordinanza n. 173 del 1995

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ORDINANZA N.173

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promossi con ordinanze emesse il 26 ottobre 1994 dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni, il 6 ottobre 1994 dal Pretore di Gela e il 7 novembre 1994 dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Bagnara Calabra, iscritte rispettivamente ai nn. 120, 143 e 165 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli.

RITENUTO che nel corso del procedimento penale a carico di D'Inzillo Oreste, imputato per reati edilizi, il Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni, con ordinanza del 26 ottobre 1994 (R.O. n. 120 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), che disciplinano il procedimento di sanatoria per le violazioni edilizie; che, premettendo che l'imputato nel giudizio a quo aveva richiesto la sospensione del processo per potersi avvalere della procedura di sanatoria al fine di ottenere il "condono edilizio" previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si osserva che il condono rientra tra gli "istituti di clemenza" disciplinati dall'art. 79 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, mentre le norme impugnate non rispettano i requisiti procedurali richiesti dal medesimo art. 79, essendo state adottate con decreto-legge; che il giudice remittente richiama la sentenza n. 369 del 1988 della Corte costituzionale, e afferma che le norme impugnate contrastano con il principio di ragionevolezza, dal momento che esse reiterano quelle disposizioni dei capi III e IV della legge 28 ottobre 1995, n. 47, che la Corte aveva dichiarato "eccezionali" e giustificate solo dall'intento di "chiudere un passato di illegalità di massa", nonchè finalizzate a porre sicure basi per la repressione futura di fatti che violano "fondamentali esigenze" di governo del territorio, come la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico; che nel corso del procedimento penale a carico di Benedetto Santa, imputata per reati edilizi, il Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Bagnara Calabra, con ordinanza del 7 novembre 1994 (R.O. n. 165 del 1995), ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale; che nel corso del procedimento penale a carico di Patrì Salvatore anche il Pretore di Gela, con ordinanza del 6 ottobre 1994 (R.O. n. 143 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41 e 79 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, proponendo argomentazioni analoghe a quelle esposte nelle precedenti ordinanze di rimessione.

CONSIDERATO che le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione riguardano le norme di sanatoria delle violazioni edilizie previste dal decreto legge n. 551 del 1994, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento; che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 277 del 26 novembre 1994, e che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel presente giudizio devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 3, e 79 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni e sezione distaccata di Bagnara Calabra, e, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41 e 79 della Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16/05/95.