ORDINANZA N.172
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dello art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto- legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1994 dal Pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Ferrara Nunzio iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli.
RITENUTO che nel corso del procedimento penale a carico di Ferrara Nunzio, imputato per reati edilizi, il Pretore di Gela, con ordinanza del 19 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 6 (recte: 9) e 79 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nelle parti in cui disciplina la procedura per accedere alla sanatoria delle violazioni edilizie; che, premettendo che l'imputato nel giudizio a quo aveva richiesto la sospensione del processo per potersi avvalere della procedura di sanatoria al fine di ottenere il "condono edilizio" previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si osserva che l'istituto del condono, comunque lo si definisca, costituisce una forma d'esercizio della "potestà di clemenza" dello Stato e, essendo riconducibile all'istituto dell'amnistia, incontra i limiti previsti per la concessione dell'amnistia dall'art. 79 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, mentre le norme impugnate non rispettano tali requisiti, essendo state adottate con decreto-legge; che, secondo il giudice remittente, le disposizioni impugnate violano l'art. 3 della Costituzione, in quanto comportano una irragionevole rinunzia alla pretesa punitiva da parte dello Stato per determinati reati, e operano un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali che non garantisce adeguatamente il diritto alla salute psico-fisica e la tutela del paesaggio.
CONSIDERATO che il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 226 del 27 settembre 1994, e che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 6 (recte: 9) e 79 della Costituzione, dal Pretore di Gela con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/05/95.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16/05/95.