Ordinanza n. 165 del 1995

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.165

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), promossi con tre ordinanze emesse il 12 dicembre 1994 dal Pretore di Roma, il 29 novembre 1994 dal Pretore di Terni, il 21 dicembre 1994 dal Pretore di Brescia, iscritte rispettivamente ai nn. 40, 66 e 97 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 7 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione della Associazione italiana per il WWF World Wildlife Fund nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che con ordinanze emesse il 12 e il 21 dicembre 1994 i Pretori di Roma e di Brescia hanno sollevato, nel corso di altrettanti procedimenti penali per le contravvenzioni previste e punite dall'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature); che l'art. 3 del decreto-legge prevede, per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti produttivi, che l'inosservanza dei limiti di accettabilità è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da tre a trenta milioni di lire; che l'art. 6 del decreto-legge stabilisce in particolare che chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'art. 1 della legge n. 319 del 1976, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione è stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrati va da dieci a cento milioni di lire; che ad avviso dei giudici rimettenti l'art. 3 del decreto-legge sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione: a) perchè fonda la differenza di trattamento giuridico-penale non sulla gravità del fatto in ragione della potenzialità inquinante degli scarichi, ma sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale (imprenditore ovvero amministratore pubblico); b) per la irragionevole disparità di trattamento tra le diverse violazioni previste dalla legge n. 319 del 1976, giacchè quelle meno gravi continuerebbero ad essere sanzionate penalmente, mentre lo scarico da pubbliche fognature che supera i limiti di tollerabilità sarebbe punito con la sola sanzione amministrativa; che l'art. 6 sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza, perchè secondo i giudici rimettenti depenalizza l'ipotesi più grave (effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature senza avere richiesto l'autorizzazione), mentre rimane penalmente sanzionata l'ipotesi più lieve (attivazione di uno scarico in pubbliche fognature, quando è stata richiesta ma non ancora rilasciata l'autorizzazione); che ad avviso del Pretore di Roma le disposizioni denunciate sarebbero in contrasto anche con altri parametri costituzionali: con gli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, per la contraddittorietà rispetto all'obiettivo di tute lare il paesaggio, inteso oggi anche come ecosistema nel suo complesso, ed all'obbligo di salva guardare il diritto alla salute, configurato come diritto all'ambiente salubre; con la più rigorosa normativa comunitaria, in particolare con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991, con conseguente violazione dell'art. 10 della Costituzione; con l'art. 41 della Costituzione, per l'ostacolo che le norme denunciate pongono all'applicazione del principio "chi inquina paga", essendo favorito chi ha violato la legge e penalizzate invece, anche sul piano della libera concorrenza, quelle imprese che, servite da scarichi che non recapitano in pubbliche fognature, abbiano affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alla normativa in vigore; che il Pretore di Roma prospetta infine il dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 25 e 77 della Costituzione; che per gli stessi motivi anche il Pretore di Terni, nel corso di un procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976 in una fattispecie di scarico da insediamento produttivo, con ordinanza emessa il 29 novembre 1994 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 629 del 1994, prospettando il contrasto con gli artt. 3, 9, 10, 32, 41 e 77 della Costituzione; che il denunciato art. 3 del decreto-legge, nel sostituire il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, prevede, per gli scarichi da insediamenti produttivi, che, in caso di superamento dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle, si applica la pena dell'ammenda da quindici a centocinquanta milioni di lire o dell'arresto fino a un anno. Stabilisce inoltre che si applica la pena dell'ammenda da venticinque a duecentocinquanta milioni di lire o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge n. 319 del 1976 e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. Ai fini della quantificazione della pena e della ammissibilità dell'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale, il giudice - prosegue la norma - tiene conto dell'entità del superamento dei limiti di accettabilità; che in tutti i giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità delle questioni; che nel giudizio promosso dal Pretore di Roma si è costituita l'Associazione italiana per il WWF World Wildlife Fund, parte civile nel processo principale, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denuncia te.

CONSIDERATO che le ordinanze di rimessione prospettano questioni identiche o connesse, con cernenti in parte le stesse disposizioni, sicchè i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella Gazzetta Ufficiale n. 12, serie generale, del 16 gennaio 1995); che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 141, 123 e 122 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto- legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79) presenta un contenuto normativo che non riproduce integralmente quello espresso dalle disposizioni denunciate dai giudici rimettenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione, dai Pretori di Roma, Terni e Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.